Ordinanza n. 836/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di cambio incarico-piano di reimpiego del personale M_D AB62BE8 REG2025 0100097 del 20.10.2025, notificato il 30.10.2025 di STATESERCITO SOTTUFFICIALI ROMA - nonché di tutti i provvedimenti ed atti ad esso precedenti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cambio incarico-piano di reimpiego del personale, relativo al passaggio dall’incarico di Capo-Sezione “ODS BCAX 0010”, Section Head Trasmission Team 1, a Senior Technician
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di cambio incarico-piano di reimpiego notificato il 30 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti e connessi. Le censure erano incentrate sulla disciplina del cambio di incarico e sulla carenza di motivazione del provvedimento. Il cambio era stato disposto nell’ambito di una riorganizzazione del 2ND NATO Signal Battalion di Grazzanise, determinata dalla fusione del Trasmission Team 1 e del Trasmission Team 2.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole sull’esito del ricorso. Ha ritenuto che il cambio di incarico costituisse il risultato di un provvedimento organizzativo conseguente alla fusione di due unità operative. Ha inoltre considerato che l’assegnazione dell’incarico di Section Head a un primo maresciallo fosse coerente con il principio di gerarchia. Le argomentazioni relative alla disciplina del cambio di incarico e alla carenza di motivazione non sono state ritenute sufficienti, in sede cautelare, a sostenere il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso una prognosi favorevole sull’esito del ricorso e ha respinto l’istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di un cambio di incarico militare non giustifica la sospensione del provvedimento quando l’amministrazione dimostri, secondo quanto emerge dagli atti considerati dal giudice, che la modifica dipende da una riorganizzazione dell’unità di appartenenza.
- La riorganizzazione delle strutture militari e la conseguente redistribuzione degli incarichi costituiscono elementi idonei a escludere, in sede cautelare, una prognosi favorevole sul ricorso, salvo che le censure sulla disciplina applicabile e sulla motivazione risultino prima facie fondate.
- Nel conferimento di un incarico militare, l’assegnazione della posizione di maggiore responsabilità a un militare di grado superiore può essere valorizzata dal giudice cautelare come applicazione del principio di gerarchia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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