Sentenza del 17/07/2018 n. 18937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a IVA la cessione di alcune particelle appartenenti a un maso chiuso, ritenendole beni strumentali all'attività agricola esercitata dal contribuente e rilevando, per una particella, la destinazione edificatoria. Il contribuente sosteneva di essere stato soltanto nudo proprietario, mentre il padre usufruttuario ne aveva mantenuto il godimento, e che i terreni erano stati separati dal maso prima della vendita. Deduceva inoltre l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 27-quinquies. L'Agenzia impugnava la decisione favorevole al contribuente con cinque motivi, riguardanti principalmente la valutazione della strumentalità dei terreni, l'applicazione dell'esenzione IVA, l'oggetto dell'accertamento, la determinazione unitaria del prezzo e la motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, non individuasse specifici fatti decisivi non esaminati, ma si limitasse a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Questi ultimi avevano considerato gli elementi dedotti dall'Ufficio e avevano ritenuto che il contribuente, essendo nudo proprietario e non usufruttuario, non avesse utilizzato i fondi nell'attività agricola. L'inammissibilità del primo motivo ha reso inammissibili anche le altre censure, poiché la sentenza impugnata era fondata su autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 27-quinquies
esenzione IVA per le cessioni aventi a oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l'esenzione della cessione. La sentenza di merito aveva riconosciuto tale argomento come autonoma ragione della decisione, non validamente superata dal ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'assoggettamento a IVA della cessione effettuata nell'esercizio dell'impresa agricola.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 3
Richiamato in relazione alla determinazione unitaria del corrispettivo della cessione e alla sua rilevanza fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare uno specifico fatto controverso e decisivo, la cui mancata o contraddittoria valutazione sia idonea a determinare con certezza una diversa decisione; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
Richiamati dall'Agenzia per contestare la delimitazione dell'oggetto dell'accertamento e la valutazione delle prove; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per la definitività dell'altra autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: occorre indicare con precisione un fatto storico decisivo, non esaminato, e dimostrare che la sua considerazione avrebbe certamente portato a una decisione diversa.
- La mera appartenenza formale di un terreno a un compendio agricolo non dimostra automaticamente che il terreno sia stato utilizzato nell'attività d'impresa o che la sua cessione sia imponibile IVA; occorre provare l'effettivo impiego imprenditoriale del bene.
- La posizione di nudo proprietario, contrapposta a quella dell'usufruttuario che gode effettivamente del bene, può essere rilevante per escludere l'utilizzo imprenditoriale del terreno da parte del nudo proprietario.
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte in modo ammissibile e fondato; se una sola ratio rimane intatta, le censure sulle altre diventano irrilevanti o inammissibili.
- Le presunzioni dell'amministrazione finanziaria devono poggiare su elementi concreti, specifici e univoci; una semplice supposizione circa l'utilizzo agricolo del bene non è sufficiente a sostenere la pretesa tributaria.
- La valutazione dell'efficacia delle prove e la ricostruzione dei fatti spettano principalmente al giudice di merito e non possono essere riesaminate in cassazione, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla legge.
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