Cassazione Penale, Ordinanza n. 15392/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile della illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina, dalla quale erano ricavabili 415,4 dosi medie singole. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 settembre 2024, la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a inosservanza dei principi affermati nella sentenza Restivo n. 45061 del 3 novembre 2022. La doglianza sostanziale era dunque centrata sulla richiesta di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve, valorizzando un approccio meno rigoroso fondato anche sul dato ponderale della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata sorretta da un apparato argomentativo congruo rispetto a tutti i profili dedotti. Ha osservato che i giudici di merito hanno correttamente valutato complessivamente gli indici rilevanti, negando la lieve entità sulla base del significativo dato ponderale, delle modalità di detenzione, della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, elementi incompatibili con la minima offensività. Ha inoltre ritenuto superato il precedente richiamato dalla difesa, richiamando l'orientamento più recente secondo cui la verifica della fattispecie di lieve entità richiede l'apprezzamento complessivo degli indici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità non può essere riconosciuta sulla base del solo dato ponderale, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; nel caso concreto, quantità, modalità di detenzione e profili di professionalità escludevano la minima offensività.
sentenza Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale
È richiamata come espressione del più recente e condivisibile orientamento che supera la tesi fondata sul solo dato ponderale e impone l'esame complessivo degli indici dell'art. 73, comma 5.
sentenza Restivo n. 45061 del 03/11/2022
Il precedente invocato dalla difesa è ritenuto superato dal successivo orientamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e non può limitarsi al solo dato ponderale della sostanza.
- La presenza di un significativo quantitativo di droga, unitamente alle modalità di detenzione e a elementi indicativi di professionalità dell'attività illecita e di capacità di diffusione sul mercato, è incompatibile con la minima offensività richiesta per la lieve entità.
- Un precedente giurisprudenziale che valorizzi in modo preponderante il solo peso della sostanza non è dirimente se risulta superato da un orientamento successivo che riafferma la necessità di un apprezzamento complessivo dei parametri legali.
- In sede di legittimità, la motivazione è immune da censure quando il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi rilevanti e abbia reso una valutazione complessiva non manifestamente illogica sulla sussistenza o meno della lieve entità.
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