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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36176/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano, con più motivi, le sentenze di merito: il motivo principale e preliminare denunciava la nullità dei decreti dichiarativi della latitanza e, conseguentemente, della dichiarazione di contumacia e dei processi celebrati in loro assenza, per carenza delle ricerche (non sarebbero state effettuate verifiche nei luoghi di nascita, presso l'Ambasciata dello Stato d'origine e nei luoghi del reato). Altri motivi riguardavano, in via subordinata, l'insufficienza di riscontri probatori e di motivazione con riferimento alla posizione di Osawe (mancata prova della sua presenza nel luogo della consegna di stupefacente) e omissioni della Corte territoriale nella motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo preliminare. Ha stabilito che la dichiarazione di latitanza richiede prova della volontaria sottrazione alla misura cautelare e che la Corte di appello non aveva fornito idonea base fattuale a dimostrare tale volontarietà. L'erronea dichiarazione di latitanza travolge le notifiche e la citazione a giudizio e determina una nullità che impedisce la sanatoria intervenuta; di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia, limitatamente ai ricorrenti, la sentenza di primo grado del 30 novembre 2012, disponendo la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Roma per la celebrazione di nuova udienza preliminare, previa corretta evocazione delle parti. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Definisce la latitanza come volontaria sottrazione a misure cautelari o alla carcerazione; la Corte richiede elementi fattuali che dimostrino la volontarietà della sottrazione per legittimare il decreto di latitanza.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Regola le ricerche da compiere dalla polizia giudiziaria; la Corte osserva che le ricerche per la dichiarazione di latitanza non sono identiche a quelle richieste per l'irreperibilità, ma comunque devono essere adeguate a provare la situazione.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Disciplina l'irreperibilità e indica luoghi specifici (nascita, ultima residenza, dimora, luogo di lavoro, archivi carcerari) dove disporre ricerche; la Corte distingue nettamente irreperibile da latitante e i relativi oneri di ricerca.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che regola ricerche all'estero in casi particolari; citata per precisare i limiti delle ricerche internazionali nel contesto della latitanza/irreperibilità.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Regola le notifiche per udienza preliminare e dibattimento in caso di contumacia; la Corte ha rilevato che l'erronea dichiarazione di latitanza inficia la validità delle notifiche eseguite a norme di questa disposizione.

  • legge n. 67/2014

    Riforma la disciplina del processo in absentia; la Corte precisa che nel caso di specie va applicata la disciplina antecedente alla legge n. 67/2014 (criterio temporale).

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'latitanza' e 'irreperibilità': la prima presuppone una volontaria sottrazione, la seconda richiede ricerche nei luoghi tassativi indicati dal codice.
  • Per dichiarare la latitanza è necessario un fondamento fattuale che dimostri la volontarietà della sottrazione; la semplice mancata esecuzione di una misura cautelare non è sufficiente.
  • Se la dichiarazione di latitanza è errata (mancata verifica della volontarietà o ricerche inadeguate), ciò invalida le notifiche successive e la citazione a giudizio, determinando la nullità degli atti e la necessità di tornare davanti al GUP per nuova udienza preliminare.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente la nullità derivante da errata dichiarazione di latitanza prima che intervenga la sanatoria; altrimenti si rischia la perdita dell'eccezione.
  • Per i giudici e la polizia giudiziaria: documentare in modo dettagliato le ricerche eseguite (compresi luoghi di nascita, ultime residenze, archivi carcerari e, se del caso, contatti con rappresentanze diplomatiche) e le ragioni che portano a ritenere la sottrazione volontaria.
  • In situazioni analoghe, qualora si contesti la latitanza, è probabile che la Corte valuti la presenza di elementi fattuali concreti sulla volontarietà e, in mancanza, annulli gli atti con rinvio per nuovo svolgimento del procedimento.

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