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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18543/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina relativa al reato di furto commesso in data 22/01/2016. La Corte di cassazione ha verificato se sussistessero vizi di ammissibilità del ricorso e se fosse possibile rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva della responsabilità penale per prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) si sia estinto con riferimento al reato commesso il 22/01/2016. Il ricorso non risultava inammissibile per manifesta infondatezza o per censure non deducibili; sussistono quindi i presupposti per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Non essendo possibile, però, constatare con evidenza l'insussistenza del fatto-reato, non si è proceduto ad una pronuncia assolutoria di merito ai sensi del comma 2 dello stesso art. 129. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 129 c.p.p. per rilevare d'ufficio e dichiarare la causa di non punibilità (estinzione del reato per prescrizione) qualora sussista un valido rapporto processuale di impugnazione. Ha altresì richiamato il comma 2 per spiegare che la pronuncia assolutoria di merito è possibile solo quando dagli atti risulti con evidenza l'insussistenza del fatto-reato; nel caso concreto tale evidenza non c'era, per cui è stata disposta la mera estinzione per prescrizione e l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se, al momento della decisione di legittimità, è già spirato il termine di prescrizione, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La dichiarazione di non punibilità per prescrizione non equivale automaticamente ad una assoluzione di merito: l'assoluzione (art. 129, comma 2) è possibile solo se dagli atti emerge in modo inequivocabile l'insussistenza del fatto.
  • Quando il termine di prescrizione è intercorso durante il processo o fra le decisioni di merito e quella di legittimità, la via corretta è l'annullamento senza rinvio se il reato è estinto; non ha senso rimandare a un giudice se la causa di estinzione è sopravvenuta e definitiva.
  • In situazioni analoghe occorre verificare con attenzione la data di consumazione del reato, i termini normativi applicabili e l'eventuale interruzione o sospensione della prescrizione (atti interruttivi), perché la decisione dipende dalla corretta computazione del termine.
  • Il giudice di legittimità può esaminare e decidere su questioni che comportano la declaratoria d'estinzione anche se il ricorso non presenta vizi di ammissibilità; la mancata ammissibilità non può impedire l'accertamento di cause sopravvenute di non punibilità quando ricorra un valido rapporto processuale di impugnazione.

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