Ordinanza n. 1188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 8307/2025, chiedendo in via incidentale la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Dal provvedimento non risultano specificati i motivi di appello né l’oggetto sostanziale degli atti amministrativi contestati in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato la complessità della situazione di fatto e di diritto, ritenendo necessario un approfondimento nella sede di merito, e ha considerato opportuno, nelle more, mantenere integra la situazione esistente per evitare pregiudizi irreparabili di natura materiale e sanzionatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata giustificata dalla complessità delle questioni, da approfondire in sede di merito, e dall’esigenza cautelare di evitare pregiudizi irreparabili, anche sotto il profilo sanzionatorio, mantenendo integra la situazione nelle more del giudizio. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, quando la complessità delle questioni di fatto e di diritto richiede un approfondimento nella sede di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ove sussista il rischio di pregiudizi irreparabili nelle more della decisione.
- La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata può essere disposta per mantenere integra la situazione controversa ed evitare pregiudizi irreparabili, anche di natura sanzionatoria, fino alla definizione del merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il giudizio di appello: la causa deve essere rinviata alla successiva udienza di merito.
Come è indicizzato
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