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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21451/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'ex coniuge chiedendo: la restituzione di somme impiegate per l'acquisto di un immobile sito in Alzano Lombardo, intestato solo alla convenuta ma acquistato anche con proprie risorse; la restituzione di somme indebitamente trattenute da rapporti di conto corrente; il risarcimento di danni asseritamente arrecati a beni di sua proprietà; e ulteriori poste economiche. Il Tribunale aveva accolto le domande, riconoscendo anche un importo a titolo di arricchimento senza causa. In appello, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto che i contributi economici dell'attore fossero espressione dei doveri coniugali di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., valorizzando altresì la circostanza che l'immobile era stato concesso in comodato ai genitori della convenuta, qualificando tale sistemazione come risposta a un bisogno familiare. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente censurava tale impostazione per violazione degli artt. 143 c.c. e 2041 c.c., sostenendo che: i bisogni della famiglia non potevano comprendere le esigenze abitative dei genitori dell'ex moglie, soggetti estranei al nucleo coniugale; l'intestazione esclusiva del bene alla sola moglie non consentiva di ricollegare automaticamente l'acquisto a interessi familiari comuni; la proporzionalità dei contributi rispetto alle capacità economiche dei coniugi era stata affermata senza considerare che le somme erano state destinate a vantaggio esclusivo della convenuta e di terzi; il giudizio di merito aveva dunque erroneamente escluso l'ingiustizia dell'arricchimento e, per le medesime ragioni, aveva respinto anche la domanda relativa a ulteriori somme sul conto cointestato. Il secondo motivo, fondato sull'art. 115 c.p.c. e sull'art. 118 disp. att. c.p.c., è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione compiuta dalla Corte d'appello. Ha affermato che l'azione generale di arricchimento può essere esclusa quando il vantaggio economico derivi dall'adempimento dei doveri coniugali, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva indebitamente ricondotto ai bisogni della famiglia spese destinate all'acquisto di un bene intestato a uno solo dei coniugi e poi concesso in godimento gratuito ai genitori di quest'ultima, cioè a soggetti estranei al nucleo familiare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 143 c.c.

    L'obbligo di contribuzione dei coniugi va riferito ai bisogni della famiglia coniugale e non può essere esteso a esigenze di soggetti estranei al nucleo familiare; il giudizio di proporzionalità deve riguardare contributi effettivamente destinati a interessi familiari comuni.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è esperibile quando vi sia locupletazione senza giusta causa; non è invece invocabile se l'attribuzione patrimoniale è giustificata dall'adempimento dei doveri coniugali. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale giustificazione fosse stata erroneamente ravvisata.

  • art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.

    È stato dedotto come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 115, 1° comma c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria del ricorrente e per la riserva di deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il vantaggio economico dell'altra parte trovi una giustificazione causale nell'adempimento di obblighi legali o naturali del rapporto coniugale; occorre quindi verificare se l'attribuzione patrimoniale sia effettivamente estranea a tali obblighi.
  • Nel valutare l'applicabilità dell'art. 143 c.c., i "bisogni della famiglia" devono essere identificati con quelli del nucleo coniugale e non possono essere dilatati fino a ricomprendere esigenze di soggetti terzi, anche se parenti di uno dei coniugi.
  • La qualificazione di un esborso come contributo ai bisogni della famiglia richiede un accertamento concreto sulla destinazione della spesa e sulla riferibilità immediata al nucleo familiare; l'intestazione esclusiva di un bene a uno dei coniugi e la sua destinazione a terzi possono escludere la sussistenza della giusta causa.
  • Il giudizio di proporzionalità dei contributi economici tra coniugi deve essere compiuto rispetto alle necessità familiari comuni e alle capacità economiche dei coniugi, non rispetto a impieghi patrimoniali che avvantaggiano solo uno dei due o soggetti estranei.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileInadempimento
RamiFamigliaObbligazioni
IstitutiArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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