Cassazione Penale, Ordinanza n. 33914/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 ottobre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, con determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva che i motivi di impugnazione riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo ammissibile con la motivazione della sentenza impugnata; si trattava dunque di doglianze in fatto e di merito non deducibili in sede di legittimità, mentre la responsabilità era stata ritenuta integrata in tutti i suoi elementi, anche soggettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente ripetitive di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, priva di manifeste incongruenze. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità.
- Quando la responsabilità per il reato contestato è stata ritenuta integrata in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso quello soggettivo, e la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata, tali profili non sono censurabili in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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