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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37869/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto ai soli effetti civili per violazione dell'art. 603 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello ha esteso la condanna al risarcimento anche al periodo febbraio 2010–settembre 2011 riformando in peius la decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali ritenute decisive dal Tribunale; ciò sarebbe avvenuto senza procedere alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative e senza fornire la motivazione rafforzata richiesta quando si muta in pejus la valutazione di prove dichiarative già giudicate insufficienti in primo grado. Inoltre censura la valutazione comparativa dei certificati medici, attribuendo valore a certificazioni meno specialistiche senza giustificare la prevalenza rispetto al certificato medico-legale del 12 settembre 2011.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente agli effetti civili. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello avesse riformato la decisione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di testimonianze considerate decisive senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione probatoria ex art. 603 c.p.p.; per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Il giudice di secondo grado che, in seguito all'appello della parte civile, intenda riformare in pejus una sentenza assolutoria motivata sulla base di prove dichiarative considerate decisive deve disporre la rinnovazione delle prove dichiarative assunte in udienza; l'inosservanza comporta annullamento limitato agli effetti civili e rinvio.

  • Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Principio di diritto secondo cui, quando l'appello della parte civile incide sulla valutazione della prova dichiarativa determinante per l'assoluzione, il giudice d'appello è tenuto alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative; in caso contrario la riforma in peius è viziata.

  • Sez. 6, n. 30112 del 03/04/2025 (Pantaleo) e Sez. 2, n. 31303 del 24/06/2025 (Zitoli)

    Confermano il principio secondo cui la rinnovazione delle prove dichiarative è necessaria quando la diversa valutazione in appello delle stesse sia decisiva per la riforma in peius.

  • Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020 e Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 (Di Meglio)

    Chiariscono che sono "prove decisive" ai fini dell'art. 603 quelle che, avendo determinato o contribuito all'assoluzione in primo grado, risultano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio anche se coesistono altre fonti probatorie.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello vuole riformare in pejus una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione di prove dichiarative, deve disporre la rinnovazione dell'assunzione delle stesse ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; in mancanza la riforma è annullabile limitatamente agli effetti civili.
  • Si considerano decisive le dichiarazioni testimoniali che, secondo la motivazione di primo grado, hanno determinato o contribuito all'assoluzione e che possono incidere sull'esito del giudizio anche in presenza di altre prove.
  • Quando si procede a diversa valutazione di testimonianze già ritenute insufficienti in primo grado, il giudice d'appello ha l'onere di fornire una motivazione rafforzata che spieghi le ragioni della diversa valutazione e giustifichi l'eventuale prevalenza di fonti probatorie alternative.
  • La preferenza probatoria a favore di certificazioni mediche meno specialistiche rispetto a un certificato medico-legale più qualificato richiede specifica e convincente giustificazione motivazionale; altrimenti la valutazione può essere viziata e suscettibile di annullamento.
  • In caso di annullamento degli effetti civili per carenza di rinnovazione probatoria, il rinvio per nuovo giudizio va disposto al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che valuterà sia la sussistenza del fatto dannoso nel periodo contestato sia la quantificazione del danno.

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