Cassazione Penale, Ordinanza n. 12183/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità già affermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. In cassazione ha dedotto, da un lato, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata; dall'altro, vizio motivazionale per l'omessa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva riconosciuta. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché investivano una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo in caso di mero arbitrio o ragionamento illogico. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sul tempo intercorso, ma richiede un esame concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia avuto efficacia criminogena nel reato sub iudice.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, e non solo la gravità dei fatti o l'arco temporale tra essi.
Massime di principio
- In tema di recidiva reiterata, il giudice di merito deve effettuare una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità desumibile dai precedenti penali, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la precedente attività criminosa esprima una perdurante inclinazione al delitto.
- La censura in cassazione della motivazione sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche non è ammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, salvo che la decisione sia priva di motivazione, manifestamente illogica o arbitraria.
- Ai fini della conferma della recidiva, non è sufficiente il richiamo alla sola gravità dei fatti o alla distanza temporale tra i reati: occorre valutare in concreto il legame tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, quale possibile indice di un fattore criminogeno persistente.
Come è indicizzato
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