Cassazione Penale, Sentenza n. 25928/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di correzione di un presunto errore materiale nella sentenza del 5/11/2024. Si denunciava specificamente: (i) violazione di legge e carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, perché il giudice avrebbe preso come pena base quella stabilita per un altro coimputato (10 anni) e poi avrebbe inflitto al ricorrente 11 anni; (ii) violazione dell'art. 130 c.p.p., in particolare per non essere stati rispettati i requisiti procedurali della camera di consiglio previsti dal comma 2 (ultima parte).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la violazione dell'art. 130 c.p.p., accertando che non risulta dall'atto che si sia proceduto in camera di consiglio come previsto dal comma 2. Per tale vizio ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Agrigento per il prosieguo relativo alla richiesta di correzione. Il rilievo relativo a un presunto errore materiale nella motivazione è stato ritenuto assorbito e rimesso alla valutazione del giudice di merito in sede di nuovo esame.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'art. 130 c.p.p., nel comma 2 (ultima parte), imponeva lo svolgimento della camera di consiglio per la correzione di determinate questioni; la mancata indicazione di tale svolgimento nell'atto ha configurato un vizio procedurale tale da giustificare l'annullamento dell'ordinanza. La Corte ha inoltre distinto tra la procedura di correzione prevista dall'art. 130 e l'impugnazione diretta dell'atto (richiamando implicitamente la diversa funzione del comma 1).
Massime di principio
- La correzione di errori materiali o provvedimenti analoghi che richiedono la camera di consiglio ai sensi dell'art. 130 c.p.p. non può essere disattesa: l'omessa indicazione dello svolgimento della camera di consiglio costituisce vizio procedurale rilevante e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Quando la decisione di correzione o modifica della sanzione prende a riferimento la pena base di un altro coimputato, il giudice deve motivare chiaramente il fondamento giuridico e fattuale di tale applicazione al caso concreto; altrimenti può emergere vizio di motivazione e violazione di legge.
- Se il ricorso riguarda sia vizi procedurali (es. mancata camera di consiglio) sia presunti errori materiali nella motivazione, il vizio procedurale può assorbire la questione sull'errore materiale, rimettendo quest'ultima al giudice di merito nel nuovo esame disposto a seguito dell'annullamento.
- In casi analoghi il rimedio efficace consiste nel chiedere l'annullamento per vizio procedurale quando manchino formalità richieste da norme speciali; l'annullamento può essere disposto senza rinvio se la Corte ritiene che il vizio renda nullo l'atto impugnato, ma spesso gli atti vengono comunque trasmessi al giudice di merito per il prosieguo.
- Per evitare l'annullamento, il giudice di merito deve specificare in motivazione le ragioni del calcolo della pena (compreso l'eventuale richiamo a pene base di altri imputati) e rispettare le forme procedurali previste per le correzioni (es.: camera di consiglio quando prescritta).
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