Cassazione Civile, Ordinanza n. 21382/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione forzata promossa da una società, sulla base di un titolo giudiziale, per ottenere l’attuazione di un obbligo di fare consistente nella demolizione e successiva ricostruzione in diversa posizione di un muretto in calcestruzzo. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., nominava un tecnico autorizzandolo a compiere gli atti necessari. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza e chiedeva la sospensione dell’esecuzione; la sospensione veniva poi disposta dal collegio in sede di reclamo. Nelle more, il giudice dell’esecuzione modificava l’ordinanza opposta conformandosi alle indicazioni del collegio. Il Tribunale, nel giudizio di merito dell’opposizione, riteneva cessata la materia del contendere prima dell’instaurazione della fase a cognizione piena e dichiarava inammissibile l’opposizione, condannando la parte esecutata alle spese. La società ricorrente deduceva, con quattro motivi sostanzialmente unitari, errore in procedendo e violazione degli artt. 100, 112, 617, 618, 624, 612 e 613 c.p.c., sostenendo di avere comunque interesse a instaurare la fase a cognizione piena dell’opposizione, sia per evitare l’estinzione del processo esecutivo sospeso ex art. 624, comma 3, c.p.c., sia per ottenere la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche con riferimento alla fase sommaria e al reclamo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che i giudizi di opposizione in sede esecutiva sono unitari, pur articolandosi in una fase sommaria e in una eventuale fase a cognizione piena; quando l’esecuzione sia stata sospesa, l’instaurazione o prosecuzione della fase di merito resta necessaria per evitare l’estinzione del processo esecutivo ex art. 624, comma 3, c.p.c. e per consentire la regolazione delle spese. Pertanto, anche se nelle more sia cessata la materia del contendere sul merito dell’opposizione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere quanto al merito, ma poi valutare la fondatezza virtuale dell’opposizione per la liquidazione delle spese della fase sommaria e di quella a cognizione piena. Il Tribunale aveva invece erroneamente dichiarato inammissibile l’opposizione e aveva omesso di decidere sulle spese in base alla soccombenza virtuale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il procedimento esecutivo per obblighi di fare o non fare; nel caso, il giudice dell'esecuzione aveva nominato un tecnico per l'attuazione dell'obbligo.
regola l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'obbligato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
la sospensione dell'esecuzione rende necessaria la fase a cognizione piena per evitare l'estinzione del processo esecutivo.
richiamato in tema di struttura bifasica e prosecuzione del giudizio di opposizione in sede esecutiva.
richiamato per sostenere l'interesse ad agire della parte che instaura la fase di merito nonostante la cessazione della materia del contendere.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla regolazione delle spese e sul merito della fase di opposizione.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina dell'esecuzione per obblighi di fare.
invocato in relazione alla liquidazione e alla possibile compensazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Nei procedimenti di opposizione in sede esecutiva la struttura è bifasica, ma il giudizio è sostanzialmente unitario: esso inizia con il ricorso in opposizione e la fase a cognizione piena può essere instaurata o proseguita per iniziativa di una qualunque delle parti.
- Quando l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., la prosecuzione o instaurazione della fase a cognizione piena è necessaria non solo per la decisione di merito sull’opposizione, ma anche per evitare l’estinzione del processo esecutivo.
- La cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione non elimina l’interesse delle parti alla fase di merito se occorre evitare l’estinzione dell’esecuzione sospesa o ottenere una diversa regolazione delle spese.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque valutare la fondatezza virtuale dell’opposizione al momento della sua proposizione per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, sia per la fase sommaria sia per quella a cognizione piena.
- Qualora il giudice ometta di applicare tali criteri e dichiari erroneamente inammissibile l’opposizione, la decisione va cassata con rinvio per una nuova regolazione del processo e delle spese.
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