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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato da una società del gruppo a una lavoratrice impiegata in un call center collegato alla commessa SDA/Poste Italiane. La lavoratrice aveva chiesto in primo grado: l'accertamento di un unico centro di imputazione di interessi tra più società del gruppo; la declaratoria di illegittima intermediazione di manodopera tra due società del gruppo; in via principale, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la società ritenuta effettiva utilizzatrice/beneficiaria della prestazione; in subordine, con un'altra società del gruppo; e, inoltre, l'accertamento dell'obbligo di Poste Italiane di assumerla in esecuzione di un accordo sindacale successivo alla perdita della commessa. Tribunale e Corte d'appello hanno respinto la domanda ritenendo che un precedente provvedimento di reintegra/impugnazione del licenziamento, ottenuto contro il datore formale, avesse definitivamente individuato quest'ultimo nella società formalmente titolare del rapporto, precludendo così la domanda di codatorialità e quella di intermediazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul processo e sul diritto del lavoro per l'erronea interpretazione della domanda e per la mancata applicazione dei principi su gruppo di imprese, centro unico di imputazione e codatorialità; dall'altro la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito al giudicato formatosi nel giudizio sul licenziamento effetti preclusivi anche rispetto all'azione di accertamento del rapporto sostanziale e dell'intermediazione di manodopera.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha rilevato che la domanda originaria non era limitata a invocare il rapporto con la sola società controllante, ma investiva, in una prospettiva plurisoggettiva, l'esistenza di un centro unico di imputazione e/o di una codatorialità tra più società del gruppo, con possibile intermediazione di manodopera. Ha inoltre affermato che il precedente provvedimento di reintegra contro il datore formale non impedisce, di per sé, di far valere in un diverso giudizio l'esistenza di un rapporto sostanziale con altro o altri datori di lavoro, poiché le vicende del rapporto formale non esauriscono l'accertamento del rapporto sostanziale plurisoggettivo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei principi in tema di codatorialità e della non preclusività del giudicato richiamato, oltre a provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c.

    richiamati come norme processuali asseritamente violate per l'erronea interpretazione della domanda e per la decisione oltre i limiti del chiesto e per la valutazione delle prove

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito

  • artt. 1294, 1344, 2094, 2359, 2497, 2697 c.c.

    invocati per sostenere la codatorialità, il centro unico di imputazione, l'interposizione e l'onere della prova nel rapporto di lavoro

  • artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamati a sostegno della dedotta intermediazione illecita di manodopera

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare l'estensione del giudicato formatosi sul giudizio di reintegra al diverso accertamento del rapporto sostanziale

  • art. 1294 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la presunzione di solidarietà tra i soggetti che, in ipotesi di codatorialità, sono responsabili delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro

Massime di principio

  • Nelle controversie sul lavoro di gruppo, la codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva del gruppo e l'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più società che condividono l'interesse alla prestazione.
  • La codatorialità può dar luogo a una contitolarità del rapporto di lavoro con responsabilità solidale dei soggetti datoriale-utilizzatori per le obbligazioni nascenti dal rapporto, in particolare per la retribuzione e la tutela contro il licenziamento illegittimo.
  • Ai fini dell'accertamento della codatorialità, il giudice deve valutare gli indici di integrazione funzionale ed economica tra società collegate e l'uso promiscuo della prestazione lavorativa, secondo il principio di effettività.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio promosso contro il datore formale per la reintegra o per l'illegittimità del licenziamento non preclude, di per sé, una successiva azione volta ad accertare la sussistenza di un diverso rapporto sostanziale di lavoro con altro o ulteriori datori, ove l'oggetto del secondo giudizio sia differente.
  • L'interpretazione della domanda di merito deve avvenire avendo riguardo all'allegazione complessiva e alle conclusioni effettivamente formulate, senza ridurla a una mera richiesta di imputazione del rapporto a un solo soggetto formale quando siano state dedotte, in realtà, una struttura plurisoggettiva e un centro unico di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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