Cassazione Civile, Sentenza n. 38329/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e confermato la nullità del lodo arbitrale, deducendo due motivi: (1) errore di fatto per presunta omissione e falsa valutazione circa l'inappellabilità del lodo e sull'effetto riconosciuto dalla controparte alla clausola compromissoria (in particolare l'applicabilità del regolamento della Camera Arbitrale e la previsione di inappellabilità); (2) dolo della controparte, cioè l'avere prodotto memorie/conclusioni contenenti eccezioni o questioni false per travisare i fatti e impedire il corretto accertamento. Inoltre la ricorrente aveva proposto querela di falso su documenti/attività difensive avverso il controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché attiene a un presunto errore di giudizio/valutazione (errata interpretazione delle doglianze e delle risultanze) e non a un "errore di fatto" immediatamente e oggettivamente rilevabile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; quindi non è ammessa la revocazione per riconsiderare il merito o la correttezza della valutazione giurisdizionale. Il secondo motivo (dolo) è stato dichiarato inammissibile perché la revocazione per dolo ai sensi dell'art. 395 n.1 c.p.c. è esperibile solo se la Corte di cassazione si è pronunciata nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cosa che non è avvenuta (la decisione aveva riguardato il rito). La querela di falso è stata dichiarata inammissibile perché può riguardare solo atti dello stesso processo e atti idonei ad acquisire efficacia probatoria privilegiata; il controricorso del presente giudizio non ha tale valore. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente e disposta, ove previsto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte interpreta la disposizione richiamando la giurisprudenza che delimita l'errore revocatorio come "errore di percezione" o svista immediatamente e oggettivamente rilevabile; non comprende errori di valutazione giuridica o interpretativa e non consente un riesame del merito.
art. 829, comma 2, cod. proc. civ.
la non impugnabilità avrebbe dovuto essere convenuta dalle parti ed adeguatamente provata
Richiamato per spiegare che, ratione temporis, la previsione di inappellabilità prevista nel regolamento arbitrale doveva essere effettivamente pattuita e provata dalle parti; l'assenza del regolamento negli atti impediva di fondare la doglianza su quella previsione.
Richiamato in relazione alla non invocabilità di presunte regole di prova 'per ragioni temporali'; la Corte ha escluso il ricorso all'art.115 per sopravvenienze procedurali nel caso concreto.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ricorda che la revocazione per dolo (art. 395 n.1) è esperibile solo quando la Cassazione si è pronunciata sul merito ai sensi dell'art. 384, comma 2; se la sentenza ha deciso solo sul rito non è operativo il rimedio per dolo.
Utilizzato a supporto della distinzione: gli errori di giudizio/procedimentali (in iudicando/in procedendo) non rientrano nel rimedio revocatorio disciplinato dall'art. 395.
art. 380-bis1, cod. proc. civ.
Citato in riferimento alle requisitorie del Pubblico Ministero depositate nel procedimento; indicazione procedurale senza impatto decisorio sulla ammissibilità della revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha applicato la norma per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente qualora dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. per "errore di fatto" è un rimedio eccezionale: va intesa come rimedio per svista o falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, non come strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche della Corte.
- Le doglianze che lamentano un 'errato apprezzamento' di argomenti o prove costituiscono, di regola, vizi di iudicando o di procedendo e non sono suscettibili di revocazione; il ricorso va quindi prospettato con attenzione a distinguere fatti incontroversi da valutazioni giurisdizionali.
- La revocazione per dolo (art. 395 n.1) è esperibile soltanto quando la Corte di cassazione si è pronunciata nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2; se la sentenza è solo sul rito la via è chiusa per il dolo.
- La querela di falso può riguardare solo atti del medesimo processo e atti dotati di efficacia probatoria privilegiata; non è ammissibile contro atti processuali dell'affare diverso o atti privi di valore probatorio (es. semplice controricorso privo di valenza probatoria).
- Se si vuol contestare l'esistenza o l'efficacia di clausole pattizie (es. clausola di inappellabilità nel regolamento arbitrale) occorre produrre e provare i documenti e il regolamento che le contengono in quel processo: l'assenza di tali atti nei fascicoli limita le prospettive di successo.
- Le iniziative dilatorie o ripetute che appaiono infondate possono comportare la condanna alle spese e l'aggravio di oneri (es. raddoppio del contributo unificato) a carico del ricorrente.
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