Cassazione Penale, Sentenza n. 23979/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 per presunto difetto di potere di proposta da parte della Procura di Asti, stante la detenzione del proposto presso la Casa Circondariale di Alessandria (sostenendo che la competenza spettasse alla Procura di Alessandria) e rilevando che la norma richiederebbe la dimora e non la semplice residenza; 2) violazione dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 per mancata attualità del requisito dell'abitualità, essendo le condanne rilevate anteriori e senza reati negli ultimi dieci anni, essendo stato il ricorrente ristretto; 3) carenza di motivazione in relazione alla presunta mancanza di coordinamento tra la Procura di Asti e quella del capoluogo del distretto; 4) nullità della proposta per violazione dell'art. 5 d.lgs. n.159/2011 per la mancata intesa tra Procure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla competenza territoriale, ricordando l'orientamento secondo cui, nelle misure di prevenzione, la competenza si radica nel luogo in cui la pericolosità si manifesta al momento della decisione (con possibilità di riferimento al luogo delle condotte di maggior rilievo se plurime). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché costituisce contestazione della valutazione di fatto operata dal giudice di merito: il decreto aveva adeguatamente valorizzato le plurime condanne, la dichiarazione di delinquente abituale e, in particolare, il comportamento recente (tentata rapina del 24/03/2023 commessa in stato di libertà vigilata) come indice dell'attualità della pericolosità. I terzo e quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la mancanza del coordinamento previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 non è sanzionata con la nullità e non comporta improcedibilità della proposta (principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La lett. b) riguarda la pericolosità sociale (inquadramento della sorveglianza speciale). La Corte ha ritenuto che l'attualità della pericolosità possa essere desunta anche da condotte recenti e dalla valutazione complessiva del percorso criminale e della situazione personale (condanne pregresse unite a fatti recenti sono valorizzabili per attestare l'attualità).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 5, comma 2
La norma prevede un coordinamento tra uffici di procura circa la proposta di misure; la Corte ha interpretato che la violazione di tale previsione non è sanzionata con nullità né costituisce condizione di procedibilità della proposta, essendo attribuite parimenti le competenze all'ufficio di procura del tribunale circondariale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014
Principio secondo cui la competenza territoriale nel procedimento di prevenzione si radica nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità sociale si manifesta; se le manifestazioni sono plurime, si fa riferimento al luogo delle condotte di maggiore spessore.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 894 del 21/10/2020, dep. 2021, Scali)
Sez. 6, n. 894 del 21/10/2020
Afferma che la mancata intesa/coordination prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 non comporta nullità della proposta e non è causa di improcedibilità, consolidando la non sanzionabilità della violazione formale di tale coordinamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale non dipende dal luogo di detenzione: conta il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si manifesta al momento della decisione.
- L'attualità della 'delinquenza abituale' o della pericolosità sociale può essere desunta anche da un insieme di condanne pregresse e da comportamenti recenti (anche se non tutti direttamente lucro-generati); un fatto recente commesso durante misure di libertà vigilata può suffragare l'attualità.
- Le censure che riguardano prevalentemente la valutazione in fatto dei giudici di merito sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non fondate su vizi logico-giuridici manifesti; la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito.
- La mancata intesa o coordinamento fra Procure previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n.159/2011 non determina, di per sé, nullità della proposta di misura di prevenzione né ne impedisce la procedibilità.
- In presenza di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione accessoria.
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