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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1374/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso congiunto contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16/11/2021 che aveva confermato le condanne per reati fallimentari relativi alla gestione della "La sirmionese s.r.l." (dichiarata fallita). A carico di Bruna Pini: 1) bancarotta fraudolenta documentale (cd. generale); 2) bancarotta semplice per aggravamento del dissesto; 3) bancarotta fraudolenta distrattiva per distrazione di Euro 70.000. A carico di Massimo Capelli: 5) bancarotta fraudolenta distrattiva per Euro 14.300 versati a Diamond immobiliare s.r.l.; 6) bancarotta fraudolenta preferenziale per molteplici rimborsi per finanziamento soci. Motivi di impugnazione: violazione dell'art. 533 c.p.p. (standard della prova) per entrambe le posizioni; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (in particolare sulla qualificazione e rilevanza della mancata tenuta di alcuni libri contabili e sulla presunta possibilità di ricostruzione tramite registri IVA); contestazione del trattamento sanzionatorio per mancata valutazione di elementi mitiganti; censura per la posizione di Capelli fondata su presunzioni e generica mancanza di specificità critica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Pini e Capelli. Motivazioni principali: i ricorsi erano generici o aspecifici (riflessione teorica sul concetto di "oltre ogni ragionevole dubbio"; mancanza di specificazione dei singoli profili di vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e); molti censure ripetevano tesi già inammissibili in appello o non si confrontavano con le argomentazioni di merito (es. rilevanza e obbligatorietà del libro dei beni ammortizzabili in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando la ricostruzione è resa difficoltosa ma non impossibile se le difficoltà sono tali da ostacolare gli accertamenti fallimentari. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; le statuizioni di merito non sono state annullate.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio sul grado di certezza richiesto per la condanna (oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ha rilevato che il rilievo dedotto era generico e non specificato quanto a profili di fatto o di prova, conducendo all'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle doglianze per vizio della motivazione in sede di legittimità; la Cassazione ha richiamato l'onere del ricorrente di specificare se la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica e in quali parti, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • I. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata in relazione alla previsione sanzionatoria per i ricorsi proposti con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per giustificare l'ammontare della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente una riflessione teorica o lamentare genericamente la violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; il ricorrente deve indicare chiaramente i profili di fatto e di diritto contestati.
  • Le doglianze sul vizio della motivazione sono soggette a rigore formale: se si invoca congiuntamente la mancata, contraddittoria e illogica motivazione, bisogna specificare per ciascun profilo in quali punti della decisione si riscontri il difetto, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • La mancanza o la lacunosità di scritture contabili può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione risulti assolutamente impossibile, ma anche quando le carenze rendano estremamente difficoltose le indagini fallimentari o richiedano attività ricostruttive particolarmente complesse.
  • Se l'appello di merito non contiene censure sufficientemente specifiche rispetto alle argomentazioni espresse in primo grado, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso di legittimità anche se il giudice d'appello non abbia rilevato l'inammissibilità.
  • Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio devono essere sollevate con chiarezza e tempestività nelle fasi precedenti; motivi inediti o non dedotti in appello rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano agito con colpa nella determinazione dei motivi di impugnazione.

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