Ordinanza n. 3039/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 271/2024 del Tribunale di Pavia, sez. lavoro, nrg 21/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, sez. lavoro, n. 271/2024, relativa all'immissione in ruolo con riserva
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 271/2024 del Tribunale di Pavia, sezione lavoro, passata in giudicato, avente a oggetto l'immissione in ruolo con riserva in attesa del riscontro ministeriale sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il provvedimento del 13 aprile 2026, con cui ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo estero. La ricorrente ha quindi chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, rappresentando la necessità di impugnare il diniego e rilevando il carattere pregiudiziale di tale controversia rispetto all'esecuzione della sentenza civile, che aveva subordinato l'immissione in ruolo al riconoscimento del titolo estero.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo. Ha ritenuto che tale istituto non sia logicamente compatibile con i giudizi soggetti a riti nei quali la fissazione dell'udienza non richiede un'istanza di parte, tra cui rientra il giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. Considerata la sopravvenuta adozione del diniego ministeriale e la sua rilevanza pregiudiziale rispetto alla definizione dell'ottemperanza, il Collegio ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2027, al fine di verificare lo stato della controversia pregiudiziale. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza rientra tra i riti nei quali la fissazione dell'udienza non richiede un'istanza di parte; per tale ragione non è logicamente compatibile con la cancellazione della causa dal ruolo.
Richiamato come esempio di rito processuale soggetto a fissazione dell'udienza senza necessità di istanza di parte.
Richiamato come esempio di rito processuale soggetto a fissazione dell'udienza senza necessità di istanza di parte.
Richiamato come esempio di rito processuale soggetto a fissazione dell'udienza senza necessità di istanza di parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cancellazione della causa dal ruolo non è logicamente compatibile con il rito, poiché la fissazione della camera di consiglio non dipende da un'istanza di parte.
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adotta un provvedimento il cui contenuto è pregiudiziale rispetto all'esecuzione del titolo giudiziale, il giudice può rinviare la trattazione per verificare lo stato della controversia relativa a tale provvedimento, senza definire immediatamente il giudizio di ottemperanza.
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