Cassazione Civile, Ordinanza n. 12415/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impiegato per anni nell'ambito di un appalto pubblico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'appaltatore e del Comune committente per retribuzioni asseritamente non pagate e per somme relative a congedo biennale retribuito. Il Comune proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che non operasse la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 perché la segnalazione del lavoratore non sarebbe stata idonea ad attivare il procedimento, in quanto non avrebbe contenuto una quantificazione, una formale richiesta di pagamento diretto e, soprattutto, perché l'appaltatore avrebbe poi contestato la richiesta. La Corte d'appello aveva condiviso questa lettura e aveva escluso l'operatività della garanzia. In cassazione il lavoratore deduceva: nullità della sentenza per decisione "a sorpresa" ex art. 111 Cost. sulla rilevanza della propria missiva; nullità per pretesa decisione "a sorpresa" sulla quantificazione del credito; violazione dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, per avere ritenuto insufficiente la denuncia del 2016 e necessaria una richiesta formale di pagamento diretto; violazione dell'art. 2112 c.c. per avere attribuito al lavoratore un onere di contestare il mancato trasferimento del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 adottata dal giudice di merito. Ha affermato che, ai fini dell'attivazione della garanzia di pagamento delle retribuzioni in appalto pubblico, è sufficiente la denuncia del lavoratore del ritardo nel pagamento, senza necessità di particolari formalità, di una preventiva quantificazione analitica del credito o di una esplicita richiesta di pagamento diretto al Comune. Da tale segnalazione discende l'obbligo della stazione appaltante di attivare gli accertamenti e il contraddittorio con l'affidatario; l'omessa attivazione può integrare responsabilità risarcitoria dell'amministrazione. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare una decisione fondata su una questione non adeguatamente sottoposta al contraddittorio; i relativi motivi sono stati però assorbiti
art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105
la norma non richiede una formale richiesta di pagamento diretto né una puntuale quantificazione del credito da parte del lavoratore; basta la segnalazione del ritardo nel pagamento per obbligare la stazione appaltante ad attivare gli accertamenti e il contraddittorio con l'appaltatore, potendo poi procedere al pagamento diretto in corso d'opera
richiamato come figura distinta dall'istituto applicato, perché disciplina l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente fino alla concorrenza del debito esistente al momento dell'azione
richiamato nel quarto motivo, ritenuto però irrilevante in concreto; il tema del trasferimento del rapporto non è stato decisivo nel merito della controversia così come decisa
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico, la disciplina speciale sulla tutela retributiva dei lavoratori opera come meccanismo di attivazione della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto: la garanzia non può essere svuotata subordinandola a condizioni non previste dalla legge o rinviando l'attivazione a un momento in cui non vi siano più somme dovute all'appaltatore.
- Ai fini dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, è sufficiente la denuncia del lavoratore del ritardo nel pagamento delle retribuzioni; non sono richieste particolari formalità, né una specifica quantificazione iniziale del credito, né un'esplicita formulazione di richiesta di pagamento diretto.
- Ricevuta la segnalazione del ritardo, il responsabile del procedimento e la stazione appaltante devono compiere accertamenti e instaurare il contraddittorio con l'affidatario; l'inerzia dell'amministrazione nella gestione della procedura può esporla a responsabilità risarcitoria per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute.
- La garanzia di pagamento prevista per gli appalti pubblici è distinta dall'azione diretta ex art. 1676 c.c. e non può essere interpretata con i limiti temporali propri di quella azione, perché la sua funzione è assicurare il pagamento delle retribuzioni in corso d'opera.
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