Cassazione Penale, Sentenza n. 29951/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo che non era stata provata l'utilizzazione della fattura n. 98 del 31.12.2013 (emessa dalla ditta "B Servizi s.r.l.") nella dichiarazione dei redditi 2014 della società TDA Packaging Design s.r.l. e nemmeno la falsità della fattura. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza nella dimostrazione dell'indicazione dell'elemento fittizio nella dichiarazione e per l'assenza del calcolo dell'ammontare delle imposte evase relative a tale fattura.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente ha riprodotto censure già valutate in appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva adeguatamente motivato, richiamando le dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e l'esame incrociato della contabilità (libro mastro, libro giornale e quadro RF) che dimostrava la registrazione della fattura tra gli elementi passivi e il suo utilizzo nella dichiarazione 2014. In precedenza la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo al ricorrente la sospensione condizionale della pena e la non menzione, ordinando la confisca diretta per la società e per equivalente per l'imputato di euro 1.052,70 e confermando per il resto la condanna a 1 anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. Con la sentenza impugnata in Cassazione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
art. 2 D.Lgs n. 74 del 2000
La norma configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti solo se le fatture sono registrate in contabilità o conservate ai fini di prova e i corrispondenti elementi fittizi sono inseriti nella dichiarazione d'imposta. La Corte ha ritenuto che la registrazione nel libro mastro e il riscontro con il quadro RF della dichiarazione costituiscano prova dell'utilizzo ai fini dell'imputazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistesse colpa tale da escludere la corresponsione di una somma equitativa, pur disponendo il versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per integrare il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 è necessario dimostrare non solo la falsità o l'inesistenza dell'operazione, ma anche l'effettiva utilizzazione della fattura nella contabilità e la sua inserzione nella dichiarazione d'imposta (es.: registrazione nel libro mastro/libro giornale e riscontro con i quadri dichiarativi).
- Le risultanze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e l'esame incrociato tra dati contabili e dichiarativi possono costituire prova sufficiente dell'utilizzo della fattura, salvo elementi probatori contrari posti dall'imputato.
- In Cassazione un ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già valutate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione è aspecifico e rischia l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La difesa in sede di legittimità deve indicare espressamente i punti della motivazione della Corte territoriale con cui non si concorda e fornire ragioni specifiche per contestarne la logica o la veste probatoria; non è sufficiente una ripetizione generica delle precedenti tesi.
- Nelle ipotesi di contabilità ordinaria (società con quadro RF) la correlazione tra contabilità e dichiarazione è particolarmente rilevante: l'annotazione nel mastro e il confronto con il quadro dei costi possono essere decisivi per provare l'inserimento in dichiarazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare al pagamento delle spese e, valutata l'eventuale colpa, disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la mancanza di malafede non esclude comunque sanzioni economiche equitative.
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