Ordinanza n. 3164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze delle appellanti apparissero manifestamente infondate. Non è stata quindi sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado. Le appellanti sono state condannate, in quanto soccombenti nella fase cautelare, al pagamento delle spese in favore della controparte, liquidate in 1.500 euro.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quarta, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto degli atti amministrativi originariamente contestati né specifica i singoli motivi d’appello. Il Collegio ha esaminato le doglianze nella sommaria fase cautelare, valutandole sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata dal Consiglio di Stato; la sospensione non è stata concessa in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze sotto il profilo del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, sulla base di una prima e sommaria delibazione, i motivi d’appello appaiono manifestamente infondati sotto il profilo del fumus boni iuris.
- La soccombenza nella fase cautelare d’appello comporta, salvo diversa ragione, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese della relativa fase processuale.
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