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Ordinanza

Ordinanza n. 3164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze delle appellanti apparissero manifestamente infondate. Non è stata quindi sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado. Le appellanti sono state condannate, in quanto soccombenti nella fase cautelare, al pagamento delle spese in favore della controparte, liquidate in 1.500 euro.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quarta, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto degli atti amministrativi originariamente contestati né specifica i singoli motivi d’appello. Il Collegio ha esaminato le doglianze nella sommaria fase cautelare, valutandole sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata dal Consiglio di Stato; la sospensione non è stata concessa in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze sotto il profilo del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, sulla base di una prima e sommaria delibazione, i motivi d’appello appaiono manifestamente infondati sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • La soccombenza nella fase cautelare d’appello comporta, salvo diversa ragione, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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