Sentenza del 23/06/2020 n. 1864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - Ici- Prescrizione quinquennale - Sussiste - Cartella di pagamento notificata regolarmente e non impugnata - Modifica del termine di prescrizione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la prescrizione quinquennale della pretesa ICI. La definitività della cartella per mancata impugnazione non modifica il termine previsto dalla legge d’imposta: il termine decennale opera soltanto quando il credito sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, circostanza esclusa nel caso descritto. Il testo non indica l’identità delle parti né ulteriori statuizioni processuali, come spese o rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione di una pretesa per ICI contenuta in una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata. La questione è se la mancata impugnazione dell’atto, rendendolo definitivo, trasformi il termine di prescrizione quinquennale proprio del tributo in quello ordinario decennale.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La pretesa relativa all’ICI resta soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo, anche quando l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La pretesa tributaria contenuta in un atto impositivo divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione si prescrive nel termine prescrizionale ordinario previsto dalla singola legge di imposta, nella fattispecie, 5 anni trattandosi di Ici.
La definitività dell’atto impositivo non comporta, da sola, l’applicazione della prescrizione decennale: per l’ICI permane il termine quinquennale.
Il termine decennale si applica solo nella ipotesi che la pretesa fiscale sia stata riconosciuta da una sentenza passata in giudicato ipotesi non sussistente nella fattispecie.
Il termine ordinario decennale si applica se la pretesa è stata riconosciuta da una sentenza passata in giudicato; non deriva dalla sola mancata impugnazione della cartella.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto tributario lo rende definitivo, ma non converte automaticamente la prescrizione del credito nel termine decennale.
- Per stabilire il termine di prescrizione occorre fare riferimento alla disciplina del singolo tributo, salvo che il credito sia stato riconosciuto con una sentenza passata in giudicato.
- Nel caso dell’ICI descritto, la pretesa si prescrive in cinque anni anche se la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata.
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