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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16128/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno da loro azionato per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata remunerazione spettante per la frequenza del corso di specializzazione medica svolto tra il 1982 e il 1985. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dai difensori.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la conformità ai requisiti di legge, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese per un terzo e ha condannato i ricorrenti, in solido, a rifondere alla amministrazione statale controricorrente i residui due terzi delle spese del giudizio, liquidati in euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, per produrre effetto estintivo in assenza di accettazione della controparte, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla disposizione.

  • art. 391 c.p.c.

    Ricorrendo i presupposti della rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non accettata, la Corte può compensare parzialmente le spese e porre i residui oneri a carico dei ricorrenti.
  • Quando la rinuncia sopravviene prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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