Cassazione Penale, Ordinanza n. 07008/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una riforma della sentenza impugnata sulla recidiva, che resta confermata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che l'unica censura riguardava la conferma della recidiva: il ricorrente contestava il giudizio di merito reso sul punto, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione compiuta dai giudici di appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata non presentava errori nell'applicazione del dato normativo di riferimento ed era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la doglianza mirava a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione che si limita a contestare la valutazione di merito sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza impugnata non presenti errori di diritto e sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito delle deduzioni difensive quando il giudice di merito abbia esaminato in modo adeguato le questioni sollevate e abbia applicato correttamente i criteri normativi di riferimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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