Cassazione Penale, Ordinanza n. 15559/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza, originariamente contestato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e poi riqualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della prova etilometrica e alla rilevazione del tasso alcolemico, sostenendo che la presenza, su uno degli scontrini dell'alcoltest, della dicitura "volume insufficiente" facesse presumere un possibile errore dello strumento, da valutarsi in favore dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi o errori dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti. La mera dicitura "volume insufficiente" in uno scontrino non prova il malfunzionamento dell'etilometro né inficia la misurazione, soprattutto quando i due prelievi evidenzino valori elevati e siano presenti ulteriori sintomi di alterazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma applicata a seguito di riqualificazione del fatto; la Corte conferma la tenuta della condanna per guida in stato di ebbrezza sulla base dell'accertamento etilometrico e dei sintomi rilevati.
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Originaria contestazione, successivamente riqualificata nei giudizi di merito.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Richiamato nella riqualificazione della fattispecie accertata.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'etilometro integra prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli previsti dalla legge.
- La mera presenza della dicitura "volume insufficiente" su uno scontrino dell'alcoltest non è, di per sé, indice di malfunzionamento dell'apparecchio né è sufficiente a invalidare il risultato dell'accertamento.
- La valutazione di attendibilità della prova etilometrica può essere sorretta anche da ulteriori elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, come l'alterazione fisica o comportamentale del conducente.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare astrattamente un possibile errore dello strumento, senza specifiche allegazioni tecniche o fattuali idonee a scalfire la motivazione di merito, è inammissibile.
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