Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15559/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza, originariamente contestato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e poi riqualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della prova etilometrica e alla rilevazione del tasso alcolemico, sostenendo che la presenza, su uno degli scontrini dell'alcoltest, della dicitura "volume insufficiente" facesse presumere un possibile errore dello strumento, da valutarsi in favore dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi o errori dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti. La mera dicitura "volume insufficiente" in uno scontrino non prova il malfunzionamento dell'etilometro né inficia la misurazione, soprattutto quando i due prelievi evidenzino valori elevati e siano presenti ulteriori sintomi di alterazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'etilometro integra prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli previsti dalla legge.
  • La mera presenza della dicitura "volume insufficiente" su uno scontrino dell'alcoltest non è, di per sé, indice di malfunzionamento dell'apparecchio né è sufficiente a invalidare il risultato dell'accertamento.
  • La valutazione di attendibilità della prova etilometrica può essere sorretta anche da ulteriori elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, come l'alterazione fisica o comportamentale del conducente.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare astrattamente un possibile errore dello strumento, senza specifiche allegazioni tecniche o fattuali idonee a scalfire la motivazione di merito, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.