Cassazione Civile, Ordinanza n. 01807/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di azienda relativo a una struttura alberghiera stipulato il 2 aprile 2010. La società ricorrente aveva agito per ottenere, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, il pagamento del residuo prezzo della cessione. La controparte aveva resistito proponendo domande riconvenzionali di accertamento dell'inadempimento della ricorrente, di condanna all'adempimento, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato le domande della ricorrente e accolto in parte le riconvenzionali, compensando in parte i rispettivi crediti e condannando la ricorrente al pagamento del saldo. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma nelle more era stata dichiarata fallita e il curatore aveva comunicato l'esistenza di un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia al giudizio di legittimità; tuttavia la rinuncia non risultava notificata alla controparte e la transazione non era allegata. La Corte ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse a proseguire il giudizio, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte e non supportata dalla produzione della transazione, fosse comunque indice di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non produce l'effetto estintivo del processo, ma è idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- In presenza di rinuncia al ricorso motivata da una transazione non prodotta in giudizio e non dimostrata, la Corte può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza decidere nel merito.
- Le spese del giudizio di cassazione seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e ne ha poi determinato l'inammissibilità mediante la rinuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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