Cassazione Penale, Ordinanza n. 13513/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Un imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Il motivo dedotto consisteva nell'assunto che la Cassazione, nell'ordinanza impugnata, non avesse considerato una memoria depositata in data 7 gennaio 2026; secondo la difesa, tale omissione integrerebbe un errore di fatto rilevante ai sensi della norma richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. Ha osservato che l'omesso esame di una memoria difensiva può integrare errore di fatto solo se derivi da una svista materiale meramente percettiva, tale da far supporre erroneamente l'inesistenza di una censura immediatamente e oggettivamente rilevabile e la cui considerazione avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa. Nel caso concreto, però, il ricorrente si era limitato a dedurre l'omessa considerazione della memoria, che peraltro era espressamente citata nell'ordinanza impugnata, senza indicarne il carattere decisivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo in presenza di una vera svista materiale idonea a incidere in modo decisivo sulla decisione; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile de plano.
art. 625-bis cod. proc. pen.
L'errore di fatto rilevante presuppone l'omessa considerazione per svista percettiva di un elemento decisivo e immediatamente rilevabile, non la mera riproposizione di una censura già esaminata o comunque non decisiva.
Massime di principio
- L'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. richiede una svista materiale del giudice di legittimità, consistente nell'erronea percezione dell'inesistenza di un motivo o di un elemento processuale che invece risulti immediatamente e oggettivamente rilevabile.
- Non ogni omesso esame di una memoria difensiva integra errore di fatto: occorre che la memoria contenga un rilievo decisivo e che la sua considerazione avrebbe con evidenza potuto determinare un esito diverso.
- Nel ricorso straordinario per errore di fatto, l'istante deve allegare specificamente il carattere decisivo dell'elemento asseritamente trascurato; la mera denuncia dell'omissione è insufficiente.
- Se il documento o la memoria asseritamente ignorati risultano in realtà espressamente menzionati nel provvedimento impugnato, viene meno il presupposto dell'errore percettivo.
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