Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare per la porzione residua di pena (5 anni e 8 mesi) per reati di narcotraffico. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con l'assenza di prova di effettivo ravvedimento e con la perdurante pericolosità sociale del ricorrente, autore di lungo percorso di devianza e di recenti gravi reati, nonché per l'insufficiente consolidamento dei risultati della collaborazione resa con la giustizia. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le risultanze istruttorie dimostrano una positiva evoluzione della personalità e l'assenza di pericolosità sociale, che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la richiesta come riferita alla detenzione domiciliare "speciale" per collaboratori e che non avrebbe considerato il carattere non ostativo dei reati e l'avvenuta espiazione di gran parte della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., avendo rilevato che, dal SIDET, il ricorrente era stato nel frattempo ammesso alla detenzione domiciliare e quindi aveva conseguito l'obiettivo perseguito con l'istanza. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non si è pronunciato sul merito. Non sono state disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nella definizione della nozione di interesse a impugnare quale condizione soggettiva dell'impugnazione e requisito che deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione.
Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nozione di interesse a impugnare e sulla categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", richiamata per valutare l'attualità e l'utilità dell'impugnazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 Rezmuves; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 Scaricaciottoli; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 Oliverio)
Principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza e non comporta condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se l'oggetto dell'impugnazione si realizza prima della decisione (es.: il ricorrente ottiene la misura richiesta), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione; variazioni intervenute nel frattempo che eliminano tale utilità rendono priva di oggetto l'impugnazione.
- Documenti ufficiali e banche dati (es.: SIDET) che attestano il conseguimento della prestazione o della misura richiesta possono giustificare la declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a soccombenza: normalmente non comporta condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie.
- Per preservare l'interesse all'impugnazione in caso di possibili eventi sopravvenuti, è opportuno chiedere anche pronunce dichiarative o provvedimenti che producano effetti non facilmente surrogabili da atti successivi, o formulare istanze alternative che mantengano un interesse residuo.
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