Sentenza n. 6480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio relativo a un magazzino in legno realizzato senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto, deducendo quattro censure. In primo luogo, ha sostenuto che il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo avrebbe dovuto essere acquisito dopo la presentazione delle osservazioni procedimentali. In secondo luogo, ha contestato la competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia a rendere il parere, assumendo che tale organo avesse cessato le proprie funzioni. In terzo luogo, ha sostenuto che il manufatto fosse stato realizzato anteriormente all'imposizione del vincolo paesaggistico e fosse comunque compatibile con esso, così da non richiedere la valutazione di compatibilità ai fini del condono. In quarto luogo, ha dedotto il difetto di motivazione del diniego, ritenendo necessaria una motivazione più articolata in ragione dell'ubicazione dell'opera in un'isola della laguna priva di un contesto territoriale particolarmente significativo. L'appellante non ha riproposto la censura relativa al perfezionamento del silenzio-assenso sulla domanda di condono. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in relazione a una proposta di modifica dello strumento urbanistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina della partecipazione procedimentale non impone all'autorità preposta alla tutela del vincolo di esprimere il parere dopo avere esaminato le osservazioni dell'interessato. Il parere costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell'opera con i valori tutelati, che non può essere sostituita dal contributo partecipativo del privato; in ogni caso, il provvedimento finale aveva esaminato l'oggetto delle osservazioni. È stato respinto anche il motivo relativo all'incompetenza della Commissione: il parere era stato adottato nel 2008, quando la Commissione era ancora operativa, mentre la cessazione delle sue funzioni era intervenuta nel 2010. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del parere va valutata con riferimento al momento dell'esercizio del potere. La successiva soppressione o sostituzione dell'organo non invalida le attività compiute durante il periodo di legittima operatività e non impone la rinnovazione del parere. Quanto alla pretesa anteriorità dell'opera rispetto al vincolo, il Collegio ha rilevato sia l'assenza di una prova certa o almeno ragionevolmente sicura dell'epoca di realizzazione, il cui onere gravava sull'interessato, sia soprattutto la dirimente incompatibilità dell'opera con il vincolo. Tale incompatibilità preclude la condonabilità anche quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto alla realizzazione del manufatto, poiché, trattandosi di opera abusiva oggetto di domanda di condono, è legittima la previa valutazione della compatibilità con i valori tutelati. È stato infine respinto il motivo sul difetto di motivazione: l'onere motivazionale del diniego è modulato dalla oggettiva esistenza del vincolo e non da valutazioni soggettive circa la maggiore o minore rilevanza del contesto territoriale. La richiesta di rinvio è stata respinta perché la proposta di variante urbanistica rappresentava una sopravvenienza solo eventuale e ipotetica, non idonea a integrare un caso eccezionale. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il condono edilizio richiesto per il manufatto abusivo; la condonabilità è comunque preclusa dalla valutazione di incompatibilità dell'opera con il vincolo paesaggistico.
Consente il rinvio della trattazione solo in presenza di una sopravvenienza realmente rilevante e di carattere eccezionale; una proposta di modifica urbanistica meramente eventuale e ipotetica non è sufficiente.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'appello in udienza straordinaria e alle istanze di passaggio in decisione senza discussione orale.
Massime di principio
- Nella procedura di condono relativa a un'opera abusiva ricadente in area vincolata, la valutazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo può essere espressa senza che debba necessariamente seguire le osservazioni partecipative dell'interessato, poiché si tratta dell'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell'opera con i valori tutelati.
- La legittimità di un parere amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla data in cui l'organo esercita il proprio potere. La successiva soppressione o sostituzione dell'organo non invalida il parere adottato quando esso era legittimamente operativo e non impone la sua rinnovazione.
- L'incompatibilità di un'opera abusiva con un vincolo paesaggistico sopravvenuto può precluderne la condonabilità anche se il manufatto è stato realizzato anteriormente all'imposizione del vincolo, perché la domanda di condono richiede la verifica della compatibilità dell'abuso con i valori di tutela vigenti al momento della valutazione.
- L'onere di provare l'epoca di realizzazione dell'opera abusiva, quando tale dato rileva ai fini del condono e dell'applicazione del vincolo, grava sull'interessato e deve essere assolto mediante prova certa o almeno ragionevolmente sicura.
- Nel diniego di condono per opera situata in area vincolata, l'obbligo di motivazione è modulato dalla oggettiva esistenza del vincolo e dalla valutazione di incompatibilità dell'intervento; non occorre una motivazione ulteriore fondata su valutazioni soggettive circa la maggiore o minore rilevanza del contesto territoriale.
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