Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente della Regione Abruzzo aveva chiesto l'accertamento del diritto a continuare a percepire, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), gli importi maggiori già riconosciutigli da una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il giudicato formatosi su un rapporto di durata non potesse produrre effetti futuri dopo il sopravvenire della pronuncia della Corte costituzionale. In cassazione il lavoratore proponeva due motivi di ricorso avverso tale decisione; prima dell'adunanza camerale, però, depositava atto di rinuncia al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese, richiamando un precedente della Suprema Corte in tema analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta e notificata alla controparte prima dell'adunanza camerale, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, richiamando la novità/analogia della questione con precedente decisione della Corte. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'estinzione del processo non è ipotesi contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, perché l'estinzione non è ipotesi contemplata dalla norma
sentenza della Corte costituzionale sulla norma regionale che consentiva la maggiorazione della R.I.A.
la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale è richiamata come fatto sopravvenuto nella vicenda, ma non viene qui esaminata nel merito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e notificata alla controparte prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio, la Corte può disporre la compensazione delle spese quando ricorrano ragioni analoghe a quelle di precedenti decisioni e, in particolare, quando la questione presenti profili di novità o sia stata già trattata in termini simili.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del processo, poiché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 presuppone esiti diversi dalla mera estinzione.
- Il giudizio di cassazione può estinguersi anche per rinuncia sopravvenuta del ricorrente, senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
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