Cassazione Penale, Ordinanza n. 32361/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale di Firenze emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure dedotte non erano riconducibili ai limitati motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di applicazione della pena, poiché non riguardavano né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo disponibile non è riportata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per indeducibilità delle censure, in quanto estranee ai motivi tassativamente consentiti contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'importo non è determinabile dal testo trasmesso.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena determina una disciplina speciale e limitativa dei motivi proponibili con ricorso per cassazione.
non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili soltanto le censure riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ammissibile soltanto per le censure tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le doglianze estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. determinano l'inammissibilità del ricorso per indeducibilità, senza esame nel merito delle censure.
- L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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