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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07750/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'occultamento o distruzione di documenti contabili. I motivi dedotti erano due: il primo contestava la mancata assunzione della testimonianza dell'ex moglie dell'imputato, indicata dalla difesa per provare la collocazione dei documenti contabili; il secondo censurava la conferma della responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sostenendo l'assenza della finalità evasiva e chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla prova testimoniale non assunta, ha osservato che la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto superflua l'istruttoria perché l'imputato sapeva da tempo della procedura di sfratto e avrebbe potuto custodire altrove i documenti. Quanto al dolo, la Corte ha rilevato che il ricorso sollecitava una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità, mentre i giudici di merito avevano valorizzato il rinvenimento di fatture presso i clienti e gli esiti dello spesometro come indici della produzione di fatturato e della finalità di evasione fiscale sottesa all'occultamento delle scritture contabili negli anni 2011-2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice contestata per l'occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzato a ostacolare la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi; la Corte ne richiama la configurazione in relazione alla finalità evasiva desunta dagli elementi probatori.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamata per ribadire che il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito o delle fonti probatorie, se la motivazione della sentenza impugnata è razionale e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e razionale.
  • La censura sulla mancata assunzione di una prova testimoniale è infondata se la decisione di merito ha spiegato la superfluità della prova richiesta in rapporto agli elementi già acquisiti e alla rilevanza marginale o non decisiva della testimonianza.
  • Nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, la finalità evasiva può essere desunta in via indiziaria da elementi oggettivi del contesto, quali fatture reperite presso i clienti e dati extracontabili compatibili con un volume d'affari non dichiarato.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo del reato, se adeguatamente motivata dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione se il ricorso mira soltanto a sostituire una lettura alternativa del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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