Cassazione Civile, Ordinanza n. 01259/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che, dopo essere stato assunto da Postecom S.p.A. e poi transitato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A. per effetto di fusione ex art. 2112 c.c., chiedeva: (a) il riconoscimento dell’inquadramento superiore nel livello B del CCNL Poste, con decorrenza dal febbraio 2013, sostenendo che le mansioni concretamente svolte fossero riconducibili alla declaratoria del livello superiore rispetto al livello C attribuitogli; (b) la condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti, oltre al riconoscimento di incentivi annuali che asseriva già goduti in Postecom e non più corrisposti dopo il trasferimento, per gli anni 2017-2018, o in subordine per il solo 2017. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 2103 c.c. per asserita errata interpretazione delle declaratorie contrattuali dei livelli C e B del CCNL e conseguente errata sussunzione delle mansioni svolte; ha inoltre tentato di veicolare un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. lamentando un omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente. Con il secondo, ha denunciato la violazione degli artt. 2112 c.c. e 2103 c.c. nonché dell’uso/prassi aziendale, sostenendo che gli incentivi annuali costituivano un uso aziendale migliorativo non unilateralmente sopprimibile e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato il diritto alle somme richieste, anche sotto il profilo dell’art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’interpretazione della Corte d’appello delle declaratorie del CCNL Poste era coerente con il dato letterale e sistematico: il livello B si caratterizza per conoscenze specialistiche, autonomia funzionale/decisionale e funzioni di gestione, guida e controllo, mentre il livello C per conoscenze specifiche qualificate e attività tecnico-amministrativo-commerciali, di coordinamento o incarichi di responsabilità con operatività entro procedure definite. Ha escluso che il ricorrente avesse censurato utilmente tale interpretazione, rilevando altresì l’inammissibilità della doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia per il regime della doppia conforme, sia perché le critiche vertevano in realtà su valutazioni di merito e non sull’omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda sugli incentivi: oltre alla questione della persistente efficacia o meno dell’uso aziendale dopo il trasferimento, il Tribunale aveva anche ritenuto non provata l’esistenza/attuazione degli obiettivi annuali e del loro raggiungimento per gli anni 2017-2018, profilo non specificamente censurato. La Corte ha inoltre osservato che eventuali censure sull’interpretazione dell’atto di appello avrebbero dovuto essere formulate denunciando la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e che comunque il ricorso non trascriveva in modo sufficiente le parti rilevanti dell’atto di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al trasferimento del rapporto di lavoro per fusione/incorporazione e alla questione della persistenza di condizioni economico-normative pregresse, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto agli incentivi in mancanza dei presupposti fattuali accertati dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’inquadramento e la riconducibilità delle mansioni al livello superiore; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione operata dai giudici di merito sulla base delle declaratorie collettive.
Applicato quale criterio primario di interpretazione delle declaratorie del CCNL e, più in generale, degli atti di parte; la Corte ha ritenuto che l’interpretazione della Corte d’appello fosse coerente con il senso letterale e la comune intenzione delle parti sociali.
Richiamato per l’interpretazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali collettive, anche con riferimento ai ruoli e alle figure professionali esemplificative.
Richiamato per affermare che, nell’interpretazione del CCNL, occorre considerare gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare, e non estrapolare definizioni generali da fonti esterne al testo collettivo.
Richiamato per valorizzare il rilievo delle figure professionali esemplificative contenute nel CCNL, le quali devono essere lette nel contesto del ruolo e del livello professionale di riferimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare la violazione di norme di diritto; la Corte ha escluso che le censure fossero fondate, perché miravano in sostanza a ottenere una diversa lettura delle declaratorie e degli accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile il relativo motivo sia per la preclusione da doppia conforme sia perché le doglianze non riguardavano un fatto storico decisivo ma la valutazione delle risultanze probatorie e la tenuta logica della motivazione.
Richiamato per affermare che la motivazione apparente integra un vizio deducibile ex art. 360, n. 4 c.p.c. e non già ex n. 5; la censura del ricorrente era quindi formulata con il mezzo processuale errato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancanza/motivazione apparente, quale vizio che avrebbe dovuto essere dedotto dal ricorrente in luogo del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. per il profilo della necessaria motivazione della sentenza.
Richiamato quale antecedente normativo della preclusione all’esame del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 36 Cost.
Evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa soppressione degli incentivi annuali; la Corte non ne ha tratto una regola decisiva, ritenendo assorbente la mancanza di prova dei presupposti per il pagamento.
Massime di principio
- Nell’interpretazione delle declaratorie di un CCNL, il giudice deve valorizzare il dato letterale, ma in modo sistematico e contestualizzato, tenendo conto della comune intenzione delle parti sociali, del lessico settoriale e del rapporto tra declaratorie generali, ruoli e figure professionali esemplificative.
- Il confronto tra livelli professionali deve essere compiuto sulla base degli elementi caratterizzanti effettivamente previsti dal contratto collettivo; non è consentito sostituire al testo contrattuale definizioni tratte da fonti eterogenee o da significati generali di vocabolario se incompatibili con il contesto negoziale specifico.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può invece risolversi in una critica alla valutazione delle prove, alla lettura delle allegazioni o all’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La motivazione apparente integra un vizio di nullità della sentenza deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e non mediante il vizio di cui al n. 5; la parte deve quindi incanalare correttamente la doglianza nel pertinente paradigma processuale.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente individui specificamente le divergenze rilevanti consentite dall’assetto processuale vigente.
- Quando la domanda si fonda sulla persistenza di un uso aziendale o di un emolumento collegato a determinate condizioni di erogazione, il giudice può negare il diritto anche per difetto di prova dei presupposti fattuali dell’erogazione, indipendentemente dalla questione della sopravvivenza o meno della prassi dopo il trasferimento del rapporto.
- In cassazione, la censura che investe l’interpretazione di un atto processuale di parte deve dedurre la violazione dei canoni ermeneutici pertinenti agli atti negoziali/di parte e non norme sostanziali inconferenti; inoltre, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto dell’atto asseritamente male interpretato.
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