Cassazione Penale, Sentenza n. 26857/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso alla Corte di Cassazione contestava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e per bancarotta fraudolenta distrattiva pre- e post-fallimentare (capo c). Le censure erano articolate in quattro motivi: 1) insufficiente prova della sottrazione delle scritture contabili e mancata dimostrazione del dolo specifico; 2) mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice in assenza di dolo; 3) violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena, con la Corte d'appello che avrebbe dovuto riferirsi soltanto alla condotta accertata fino al 2012; 4) errori di motivazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta distrattiva (contrastO tra capo di imputazione e motivazione, incertezza sull'ammontare della distrazione, valutazioni sulle firme e su dichiarazioni non escusse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) la Corte d'appello aveva correttamente valutato gli elementi probatori e gli indici di fraudolenza (es. distrazione di canoni, ritrovamento di assegni e contante nella cassaforte, mancata indicazione di altri luoghi in cui reperire la contabilità), nonché la continuità dell'ingerenza gestionale anche dopo l'arresto; 2) il dolo specifico era adeguatamente provato sulla base degli indici di fraudolenza e dello stato di dissesto occultato; 3) non si è configurata reformatio in peius illegittima, poiché la Corte territoriale ha motivato la rilevanza della condotta anche successiva al 2012; 4) la qualificazione della condotta come bancarotta prefallimentare è conforme alla giurisprudenza consolidata (reato perfezionato al distacco del bene anche se la fattispecie giuridica si realizza con la dichiarazione di fallimento) e la motivazione sulla distrazione dei canoni è stata ritenuta adeguata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 223, primo comma, legge fallimentare
La Cassazione ha confermato l'applicazione della disposizione per la bancarotta fraudolenta distrattiva, ritenendo che la distrazione dei canoni e la mancata imputazione all'attivo patrimoniale costituiscano depauperamento del patrimonio rilevante ai fini del reato
art. 216, primo comma, legge fallimentare
Richiamata in relazione all'art. 223 per definire il perimetro della bancarotta patrimoniale; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi quando vi è mancata acquisizione di crediti e proventi nell'attivo aziendale
art. 219, primo e secondo comma, n.1, legge fallimentare
art. 219, primo comma e secondo comma, n.1
Norma relativa alle aggravanti: la Corte ha ritenuto sussistenti circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione, confermando l'elemento soggettivo e la gravità della condotta
art. 597, comma 4, codice di procedura penale
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non abbia violato tale divieto, avendo correttamente valutato l'intera attività omissiva
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di somme a titolo di ammenda e rifusione spese
Massime di principio
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale se risultano specifici indici di fraudolenza (es. distrazione di beni, occultamento di incassi, rilevante passivo e condotte volte a dissimulare il dissesto).
- Lo stato di detenzione o altre difficoltà personali dell'amministratore non escludono automaticamente la responsabilità se persistono indici di ingerenza gestionale o condotte distrattive anche in sua assenza materiale.
- La bancarotta 'prefallimentare' si realizza al momento del distacco del bene o della perdita del credito dal patrimonio dell'imprenditore, anche se il reato trova compiuta esistenza giuridica con la successiva dichiarazione di fallimento.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in Cassazione è necessario un confronto critico e specifico con la motivazione di merito; censure generiche o prive di adeguata comparazione motivazionale sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- Il mancato reperimento delle scritture da parte del curatore non esclude la responsabilità del debitore se emergono elementi che rendono plausibile la sottrazione o l'occultamento e se il debitore non indica luoghi alternativi in cui reperire i documenti.
- Le contestazioni relative alla quantificazione del danno o all'ammontare della distrazione devono essere sostenute da specifica prova: l'assenza di prova certa può portare il giudice a respingere richieste risarcitorie della parte civile, pur confermando la responsabilità penale.
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