Cassazione Civile, Ordinanza n. 16696/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
Nel procedimento originario vi era una domanda di scioglimento della comunione ereditaria conseguente all'apertura delle successioni di più familiari. Nell'intestazione dell'ordinanza di cassazione n. 3299/2019, però, per mero errore materiale non era stato riportato il nominativo di uno dei coeredi tra gli intimati, benché dal contenuto del provvedimento risultasse chiaro che il giudizio di merito e quello di legittimità erano stati introdotti anche nei suoi confronti. Il soggetto interessato ha quindi chiesto la correzione dell'intestazione per poter superare un impedimento alla trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento non emendato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione del nominativo nell'intestazione costituiva un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., poiché dal contesto dell'ordinanza risultava con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e non vi era incertezza sui soggetti destinatari della decisione. Ha quindi disposto la correzione dell'intestazione dell'ordinanza n. 3299/2019, ordinando di aggiungere il nominativo omesso tra gli intimati e incaricando la cancelleria delle annotazioni e comunicazioni conseguenti. Non ha provveduto sulle spese, trattandosi di procedimento non contenzioso e officioso.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 288 c.p.c. come base della procedura di correzione degli errori materiali della sentenza o dell'ordinanza.
Prevede l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento e la comunicazione alle parti; utilizzato per disporre la correzione dell'intestazione.
Richiamato per dare atto del deposito di memoria nell'imminenza dell'adunanza camerale del procedimento di correzione.
Evocato per distinguere l'ipotesi in cui l'errore nell'intestazione sia indice di mancata regolare costituzione del contraddittorio, con possibile nullità, da quella in cui l'identità delle parti sia comunque desumibile dal provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell'intestazione del provvedimento non determina di per sé nullità, ma integra un mero errore materiale quando dal contenuto complessivo dell'atto risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutti i soggetti del giudizio.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. anche per sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, purché non vi sia incertezza insuperabile sui destinatari della decisione.
- Se dall'errore nell'intestazione emerge o si riflette un vizio del contraddittorio, la questione non è di mera correzione materiale ma di nullità processuale; diversamente, in mancanza di incertezza sostanziale, prevale il rimedio correttivo.
- Il procedimento di correzione di errore materiale non ha natura contenziosa; pertanto, di regola, non si provvede sulle spese processuali, specie quando sia attivato d'ufficio.
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