Cassazione Penale, Sentenza n. 19622/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla condanna all'ergastolo per omicidio volontario di Romolo Guerriero (sentenza del 12/02/2002 divenuta irrevocabile il 12/03/2003). La richiesta di revisione si fondava su presunte "nuove prove": dichiarazioni successive e contrastanti rese da collaboratori di giustizia (Maurizio Cagnazzo e Massimo D'Amico) che, in altri procedimenti, avrebbero attribuito al Bruno omicidi commessi in epoca in cui egli sarebbe stato detenuto (vicenda che, secondo il ricorrente, smentirebbe l'attendibilità dei collaboratori). Inoltre si deduceva che le dichiarazioni di Benedetto Stano (de relato) fornivano una dinamica del delitto difforme da quella accertata in primo grado e mai valutata dal giudice di merito. Il ricorso straordinario per cassazione lamenta che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato questi elementi come "nuove prove" e chiede l'accoglimento del gravame.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il rimedio invocato (art. 625‑bis cod. proc. pen. relativo a errore di fatto) non sia applicabile perché l'eventuale errore denunciato ha natura valutativa e non percettiva: l'impugnazione mira a una rivalutazione del merito o della credibilità dei collaboratori, materia non sindacabile con il ricorso per errore di fatto. La Corte ha inoltre osservato che le censure ripropongono argomenti già esaminati nella precedente sentenza n. 23111/2023 e non individuano un concreto errore percettivo della Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La disposizione delimita il rimedio della revisione alle "nuove prove" scoperte dopo il processo; la Corte ha interpretato che non sono state efficacemente prodotte nuove prove idonee a smentire la reale esistenza dei fatti o a fornire riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, bensì si propone una rivalutazione della loro attendibilità già esaminata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fissa limiti formali e contenutistici al ricorso straordinario: il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti ma la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non rientrino nell'ambito consentito dal rimedio straordinario per errore di fatto.
La norma distingue errore materiale ed errore di fatto. La Corte ha precisato che l'errore di fatto ammesso come causa di ricorso straordinario riguarda svisti o equivoci percettivi sugli atti interni della Corte di cassazione e non errori di valutazione o di merito; pertanto le contestazioni valutative sulla credibilità dei testi non possono essere rimediate con questo ricorso.
Stabilisce le conseguenze in termini di condanna alle spese e di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento di euro 4.000,00.
Massime di principio
- Il rimedio della revisione ex art. 630(1)(c) è riservato a elementi realmente "nuovi" e non alla semplice richiesta di riconsiderazione della credibilità di prove già valutate; le "nuove prove" devono incidere sulla reale esistenza del fatto o essere corroborate da riscontri esterni.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625‑bis) è ammesso solo per svisti o equivoci percettivi sugli atti della Corte di cassazione; non è utilizzabile per contestare apprezzamenti valutativi o interpretazioni giuridiche compiute dalla Corte.
- Se si intende contestare la attendibilità di collaboratori di giustizia sulla base di dichiarazioni rese in altri procedimenti, occorre dimostrare in modo rigoroso e nuovo che tali dichiarazioni implicano una contraddizione oggettiva e verificabile (es. prova che il dichiarante non poteva conoscere o che abbia mentito) e fornire riscontri esterni, altrimenti la richiesta di revisione sarà considerata manifestamente infondata.
- Evitare di riproporre nelle forme del ricorso straordinario argomentazioni già esaminate da giudici di merito o di legittimità senza individuare un concreto errore percettivo: il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese più una sanzione alla Cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni, occorre distinguere chiaramente tra vizi formali/perceptivi delle decisioni e valutazioni di merito; solo i primi possono essere efficacemente soggetti a rimedi straordinari per errore di fatto.
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