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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00402/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di trasmissione all'estero disposto ai sensi del d.lgs. 161/2010. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 161/2010 (nonché art. 1 del decreto, artt. 13, 24 e 111 Cost. e art. 52 Carta dei diritti UE): 1) assenza del consenso della condannata al trasferimento — la difesa afferma che l'allontanamento dall'Italia non fu volontario ma coartato dall'allora fidanzato; 2) errata valutazione della finalità di reinserimento sociale, perché il trasferimento interromperebbe un percorso trattamentale già avviato in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la procedura di trasmissione all'estero è stata corretta e che ricorrono le condizioni previste dal d.lgs. 161/2010. In particolare, ha ritenuto applicabile l'eccezione prevista dall'art. 5, comma 4 (nessun consenso richiesto se la persona è fuggita o è altrimenti ritornata nello Stato di esecuzione per motivi connessi al procedimento), avendo la ricorrente effettivamente fatto ritorno e stabilito legami familiari nello Stato estero (matrimonio e due figlie), elemento che testimonia il suo radicamento e la maggiore possibilità di reinserimento in quel paese. La Corte ha inoltre affermato che la mancanza di legami significativi in Italia e la natura dell'iter esecutivo giustificano la decisione. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 161/2010

    Disciplina il trasferimento all'estero dei condannati per l'esecuzione delle pene; artt. 4-8 regolano competenze e condizioni. Art.5 richiede il consenso salvo l'eccezione per chi "è fuggito o è altrimenti ritornato" nello Stato di esecuzione per motivo del procedimento; art.6 regola il procedimento e gli adempimenti (consultazione dell'autorità dello Stato di esecuzione, parere del condannato, indicazione dello Stato di esecuzione nel provvedimento, ecc.). La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando ricorre l'ipotesi di cui all'art.5, comma 4, l'assenza di consenso non impedisce la trasmissione e che il trasferimento va valutato anche sulla base del radicamento e delle concrete prospettive di reinserimento nel paese di esecuzione.

  • Decisione-quadro 2008/909/GAI (UE)

    Atto comunitario cui il d.lgs. 161/2010 dà attuazione; quadro normativo europeo di riferimento per i trasferimenti di condannati e finalità di coordinamento tra Stati membri.

  • Codice di procedura penale (art. 655, art. 665, art. 658 c.p.p.)

    Rimandi procedurali indicano l'organo competente in ambito esecuzione (art.655 e correlati). La Corte ha ritenuto che la materia del trasferimento rientra nella fase esecutiva e può essere assoggettata ai controlli tipici dell'esecuzione, con competenze indicate dalle norme richiamate.

  • Costituzione (artt. 13, 24, 111)

    Richiamati per profili di garanzia della libertà personale (art.13), diritto di difesa (art.24) e tutela giurisdizionale e ricorso per violazione di legge (art.111). La Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali non risultino violate alla luce della corretta applicazione delle disposizioni sul trasferimento.

  • Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea (art. 52)

    Richiamata per profili di tutela dei diritti fondamentali; la Corte non ha rilevato violazioni in concreto nella valutazione delle condizioni di trasferimento.

Massime di principio

  • Il trasferimento all'estero di un condannato è regolato in via primaria dal d.lgs. 161/2010 (attuazione della decisione-quadro 2008/909) e richiede il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 4-8: tra queste la finalità di favorire il reinserimento sociale, la pena non inferiore a 3 anni, la presenza della persona nello Stato di esecuzione e l'assenza di procedimenti o pene concomitanti.
  • Il consenso del condannato è normalmente richiesto per la trasmissione verso lo Stato di esecuzione che ha acconsentito; tuttavia l'art. 5, comma 4, prevede un'eccezione quando la persona è "fuggita" o è "altrimenti ritornata" nello Stato di esecuzione per motivi connessi al procedimento: in tale ipotesi l'assenza di consenso non impedisce la trasmissione.
  • La valutazione del luogo e dei legami di "radicamento" (es. matrimonio, figli, stabile dimora) nello Stato di esecuzione è centrale per apprezzare la finalità di reinserimento sociale e può prevalere sulla considerazione del percorso trattamentale svolto in Italia, se i legami esteri offrono migliori prospettive di reinserimento.
  • Il procedimento di trasmissione è parte della fase esecutiva e soggetto alle garanzie e ai controlli previsti per l'esecuzione della pena; le decisioni adottate in tale sede sono soggette a sindacato di legittimità e possono essere impugnate, inclusa la cassazione per violazione di legge.
  • Le questioni sulla volontarietà dell'allontanamento (ad es. se la persona sia 'fuggita' o sia stata costretta a partire) devono essere valutate nel quadro probatorio complessivo: dichiarazioni successive, permanenza continuativa nello Stato estero e instaurazione di legami familiari possono essere elementi decisivi per ritenere applicabile l'eccezione all'obbligo di consenso.
  • Nei casi concreti il bilanciamento tra continuità del trattamento rieducativo in Italia e le migliori prospettive di reinserimento nel paese di origine va svolto dal giudice dell'esecuzione sulla base degli elementi fattuali; la semplice presenza di attività trattamentali in carcere non impedisce automaticamente il trasferimento se il radicamento estero è significativo.

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