Cassazione Civile, Sentenza n. 29154/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.10288/2021 sostenendo che la Corte non aveva percepito la documentazione con la quale avevano rinunciato al giudizio, aderito alla definizione agevolata prevista dall'art.6 del d.l. n.193/2016 e provveduto al pagamento delle rate previste; chiedevano la revoca dell'ordinanza e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistere un errore di fatto (vizio ex art.395, n.4 c.p.c.) consistente nella mancata percezione degli atti comprovanti la rinuncia al giudizio e la definizione agevolata. L'ordinanza impugnata è stata cassata e il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per la fattispecie di cui all'art.6 del d.l. n.193/2016; nulla è stato disposto sulle spese processuali in considerazione che l'Agenzia era rimasta intimata. È stato osservato inoltre che la definizione effettuata da un coobbligato solidale ha efficacia anche nei confronti dell'altro e che non spettava il pagamento del doppio contributo unificato nella fattispecie.
Norme richiamate
Ground di revocazione di una sentenza per errore di fatto: errore di percezione o svista materiale che abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, purché il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
Regola la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; per essere ammissibile l'istanza deve fondarsi su un errore di fatto rientrante nelle ipotesi dell'art.395, n.4.
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione e il pagamento secondo le modalità previste possono determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Cassazione, Sez. Unite n.30994/2017
Conferma che errori di diritto o di valutazione non costituiscono motivo di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; la revocazione è ammessa per specifici errori di fatto.
Cassazione, Sez. Unite n.8984/2018
Ulteriore affermazione del principio che la revocazione per le pronunce della Corte è limitata agli errori di fatto disciplinati dall'art.395, n.4.
Cassazione n.442/2018
Richiamata in tema di delimitazione dei vizi revocatori, sottolinea l'eccezionalità della revocazione per errori di fatto.
Cassazione n.13282/2017
Principio secondo cui la definizione compiuta da un coobbligato solidale produce efficacia anche nei confronti dell'altro coobbligato.
Cassazione, Sez. trib., 07/12/2018, n.31732
Sostiene che, in ipotesi di sopravvenuta inammissibilità dovuta alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto rilevante (art.395, n.4 c.p.c.), non per errori di diritto o valutazione.
- Se il contribuente, anche dopo aver proposto ricorso, aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art.6 d.l. n.193/2016, effettua i pagamenti e rinuncia al giudizio, bisogna produrre tale documentazione in modo chiaro: la mancata percezione di tali atti da parte del giudice può giustificare la revocazione dell'ordinanza.
- La definizione agevolata operata da un coobbligato solidale può estinguere il rapporto anche per gli altri coobbligati; è opportuno dimostrare i pagamenti e la notifica della rinuncia per opporre efficacemente la causa estintiva.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per sopravvenuta definizione agevolata, non è automaticamente dovuto il cosiddetto 'doppio contributo unificato'.
- In casi analoghi è fondamentale notificare la rinuncia e conservare le prove di adesione e dei pagamenti; la tempestiva produzione in atti è decisiva per ottenere l'estinzione del processo.
- La revocazione resta uno strumento eccezionale: va prospettata solo quando vi sia documentazione chiara ed incontestabile di un fatto decisivo che il giudice non ha considerato e che non sia stato oggetto di decisione controversa.
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