Cassazione Penale, Sentenza n. 4824/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato la decisione per violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., lamentando il mancato o insufficiente riscontro alle dichiarazioni della persona offesa in ordine al riconoscimento dell'imputata. In particolare si contestava: il riconoscimento della Beltrame operato dalla teste Milazzo Rosa solo in dibattimento (non in immediata prossimità del fatto); l'erronea valutazione del contenuto di intercettazioni acquisite in altro procedimento, ritenute senza fondamento a carico della ricorrente; la scorretta valutazione dell'alibi dedotto dalla posizione dell'utenza cellulare della imputata (sostenendo che la distanza temporale e le approssimazioni nella localizzazione cellulare non potevano escludere l'alibi). In sostanza si chiedeva la rinnovata valutazione del materiale indiziario e la rilettura critica delle prove postulate come decisive per la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui non è ammissibile dedurre in cassazione una violazione dell'art. 192 c.p.p. come vizio di legge per ottenere la rivalutazione del materiale probatorio; le doglianze sulla valutazione degli indizi dovevano essere proposte nei termini dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e non come violazione di legge. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia dato motivazione puntuale e coerente: ha spiegato il tardivo riconoscimento, ha evidenziato convergenze probatorie (comprese immagini video che individuavano il veicolo dei rapinatori) e ha ritenuto non decisive le contestazioni relative alle intercettazioni e alla collocazione della utenza cellulare, tenuto conto delle approssimazioni delle celle. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Non può essere invocata in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. come vizio di legge per ottenere una rinnovata valutazione degli elementi di prova; le questioni relative alla valutazione probatoria devono essere dedotte nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Fissa i limiti delle censure ammissibili in cassazione: l'errata valutazione degli elementi di prova può essere dedotta come vizio della motivazione solo ai sensi della lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione); non è possibile aggirare tali limiti sostenendo violazioni di legge non previste quale causa di nullità o inammissibilità.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente a pagare una somma a favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa ai fini della misura della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovata valutazione del materiale probatorio deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p.; le censure sulla valutazione degli elementi indiziari devono essere inquadrate come vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., dimostrando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità nel testo della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento di una persona operato in dibattimento può essere ritenuto valido se la Corte territoriale fornisce una motivazione plausibile sulle ragioni del 'tardivo' riconoscimento e se sussistono elementi convergenti che rafforzano l'individuazione (es. filmati, dichiarazioni di altri testi).
- Le intercettazioni e la localizzazione tramite celle telefoniche hanno limiti probatori: devono essere valutate nel loro contenuto letterale e alla luce delle approssimazioni tecniche; non sempre tali elementi sono decisivi se il complesso probatorio presenta convergenze alternative (es. immagini video che identificano il veicolo).
- Chi impugna in Cassazione deve indicare specifici vizi logici o formali della motivazione (con riferimenti testuali) per ottenere l'esame della valutazione probatoria; una mera richiesta di rinnovazione valutativa è inammissibile.
- Il ricorso infondato o inammissibile può comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
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