Cassazione Civile, Ordinanza n. 26517/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, emesso a seguito di verifica svolta nei confronti di una società che raccoglieva scommesse tramite centro trasmissione dati. La società ricorrente, in qualità di bookmaker estero privo di concessione, ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la sua responsabilità solidale per l’imposta unica sulle scommesse. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità avrebbe riguardato solo la posizione del CTD e non sarebbe estendibile al bookmaker, il quale non potrebbe traslare l’imposta sulla ricevitoria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della L. n. 288 del 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della sentenza della Corte costituzionale richiamata, per le annualità antecedenti al 2011 l’imposta unica sulle scommesse grava sul bookmaker estero, con o senza concessione, mentre la pronuncia di illegittimità costituzionale riguarda soltanto le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e non il bookmaker. Per il periodo d’imposta 2010, oggetto della causa, l’assoggettamento del bookmaker estero all’imposta è stato quindi ritenuto legittimo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce, unitamente alla disciplina sopravvenuta, il fondamento dell’assoggettamento all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; per le annualità precedenti al 2011 opera nei confronti del bookmaker estero, non della sola ricevitoria, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010
Ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti negoziali sorti prima della sua entrata in vigore; consente di attrarre a imposizione anche gli operatori esteri che gestiscono scommesse raccolte in Italia.
È richiamata come norma che ha fornito un’interpretazione rilevante della disciplina dell’imposta unica, senza introdurre un regime incompatibile con i rapporti anteriori.
sentenza Corte cost. n. 27 del 2018
La declaratoria di illegittimità costituzionale è limitata alla sola parte in cui assoggetta all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nelle annualità anteriori al 2011; non esclude la soggezione del bookmaker estero.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama il principio secondo cui l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e non contrasta con la direttiva IVA.
art. 56 TFUE
Le attività di gioco sono esaminate sotto il profilo della libera prestazione di servizi; la Corte richiama la giurisprudenza unionale per escludere che la disciplina dell’imposta unica introduca discriminazioni vietate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
È richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma il testo non consente di desumere una specifica interpretazione della norma oltre alla dedotta violazione.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 il soggetto passivo può essere il bookmaker estero privo di concessione, quando sia il reale gestore dell’attività di raccolta e accettazione delle scommesse tramite il centro di trasmissione dati.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sull’imposta unica, con riferimento alle annualità precedenti al 2011, non si estende automaticamente al bookmaker estero, ma riguarda soltanto le ricevitorie operanti per conto di operatori privi di concessione.
- La disposizione introdotta dall’art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti negoziali sorti prima della sua entrata in vigore.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta armonizzata sul volume d’affari; pertanto il suo regime va verificato alla luce della libera prestazione dei servizi e non della disciplina IVA.
- In presenza di un sistema concessorio funzionale a finalità di controllo del settore, la soggezione ad imposta degli operatori che raccolgono scommesse in Italia può essere ritenuta non discriminatoria anche se l’allibratore ha sede in altro Stato membro.
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