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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34874/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento per il delitto di omicidio di Lupo Salvatore (con aggravanti di premeditazione, motivi futili e minorata difesa) e per i reati di detenzione e porto illegali di arma. I difensori hanno prospettato tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 273 c.p.p., contestando il valore probatorio delle immagini di videosorveglianza, l'impossibilità di identificare il conducente, la possibile contaminazione dei prelievi tramite stub, l'assenza di rinvenimento dell'arma e l'esito negativo di accertamenti sulla persona; 2) vizio di motivazione e illegittimità nella configurazione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili; 3) illegittimità della misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari, in particolare mancato pericolo di fuga e di reiterazione, e rilevanza della collaborazione dell'indagato con le indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Palermo che aveva confermato il giudizio di gravità indiziaria fondato su: immagini di videosorveglianza che collocano il veicolo di proprietà del Barba nei pressi del luogo e nell'arco temporale compatibile con il fatto; il veicolo successivamente condotto verso l'abitazione dell'indagato e rinvenuto dalla polizia; il rinvenimento di 25 particelle compatibili con residui di sparo nell'abitacolo; dichiarazioni attendibili del figlio della vittima e contenuto di un messaggio vocale che documentava minacce dell'indagato. La Corte ha inoltre chiarito i limiti del sindacato di legittimità: non è luogo per rivedere valutazioni di fatto adeguatamente motivate. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la rimozione delle aggravanti non avrebbe avuto effetti sulla legittimità della misura cautelare. Anche il terzo motivo è stato respinto: il Tribunale ha correttamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e necessità del carcere), respingendo la dedotta collaborazione e l'assenza di rischio di fuga come argomentazioni insufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al contenuto probatorio necessario per le misure cautelari; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame, richiedendo congruenza logica senza rivedere valutazioni di fatto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso grado di valutazione tra giudizio di merito e esigenze cautelari: il giudizio cautelare non richiede la precisione e la concordanza degli indizi richiesta per la decisione di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)

    Norma invocata per individuare le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione di reati che giustifica la custodia in carcere.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla scelta della misura cautelare e alla valutazione, da parte del Tribunale, della congruità della custodia in carcere.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria in caso di condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame è limitato alla verifica della congruenza logica e della correttezza giuridica della motivazione; non sostituisce il giudizio del merito né rivede libere valutazioni probatorie adeguatamente motivate.
  • Per l'adozione della custodia cautelare è sufficiente un quadro di gravi indizi di colpevolezza costruito con elementi capaci di fondare una qualificata probabilità di responsabilità; non è necessario il livello di precisione degli indizi richiesto per la decisione di merito.
  • Contestare singole aggravanti (es. premeditazione o motivi futili) può risultare inammissibile se l'eventuale esclusione di tali circostanze non inciderebbe sulla legittimità della misura cautelare adottata.
  • Elementi come la proprietà e l'itinerario del veicolo, la corrispondenza temporale con il fatto, riscontri tecnici (es. particelle da sparo) e dichiarazioni testimoniali coerenti possono costituire un quadro indiziario concreto e sufficiente per la misura cautelare; la difesa che contesta tali elementi deve proporre elementi tecnici o probatori forti (es. prova della contaminazione, alternative identificative, alibi documentato).
  • La mera collaborazione con le indagini o l'assenza di precedenti tentativi di fuga non escludono automaticamente il pericolo di fuga o di reiterazione; il giudice valuta la concretezza e l'attualità del rischio alla luce delle modalità del fatto e delle circostanze fattuali.
  • Per ottenere l'eliminazione o l'alleggerimento della misura cautelare è strategico produrre elementi tecnici che incidano sulla catena di custodia dei reperti, offrire spiegazioni alternative coerenti rispetto alle risultanze di luogo/tempo e proporre misure meno afflittive dimostrando l'assenza di esigenze cautelari concrete.

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