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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20993/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Langellotti impugna la condanna per il reato di truffa (sentenza Tribunale di Avellino 01/04/2022 confermata dalla Corte di Appello di Napoli 12/06/2024). Denuncia violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. per mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del processo e altri reati già giudicati (sentenze irrevocabili tra il 2018 e il 2021; si richiama inoltre ordinanza del Tribunale di Pesaro del 16/01/2024 che aveva già ritenuto la continuazione). Sostiene altresì difetto di motivazione della Corte di appello circa la valutazione della documentazione probatoria. In sede di discussione ha chiesto anche di valutare l'eventuale estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la richiesta di riconoscimento della continuazione non era stata proposta con l'atto di impugnazione ma solo con memorie presentate in prossimità della trattazione cartolare, mentre le sentenze richiamate erano già divenute irrevocabili prima della presentazione dell'appello e ancor prima della sentenza di primo grado; secondo la giurisprudenza, la continuazione può essere chiesta tardivamente in appello solo se la sentenza definitiva relativa a fatti già giudicati sia divenuta irrevocabile dopo la presentazione dei motivi di appello. Inoltre la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta inammissibile: la censura dell'impugnazione riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non l'affermazione di responsabilità, per cui non era possibile ora chiedere la declaratoria di estinzione; inoltre, essendo il ricorso inammissibile per causa originaria, non si può procedere ad accertamenti su sopravvenute cause di non punibilità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di continuazione: la Corte ha valutato che la questione relativa al riconoscimento della continuazione non poteva essere proposta tardivamente in appello quando le sentenze alle quali si riferisce erano già irrevocabili al momento della presentazione dell'appello.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: la richiesta di applicazione della continuazione in appello è ammissibile tardivamente solo se avanzata come motivo nuovo ex art. 585, comma 4, e accompagnata dalle sentenze definitive pertinenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda equitativamente fissata.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati deve essere proposta già con l'atto di impugnazione; se le sentenze di riferimento sono divenute irrevocabili prima della presentazione dell'appello, la richiesta tardiva (es. con memorie presso la trattazione cartolare) è inammissibile.
  • È ammessa una richiesta di continuazione formulata per la prima volta tardivamente solo se la sentenza già pronunciata è divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello e la richiesta è adeguatamente documentata (ex art. 585, comma 4 c.p.p.).
  • Se il ricorso è inammissibile per cause originarie, non è possibile che la Corte di legittimità valuti sopravvenute cause di non punibilità (es. prescrizione): l'inammissibilità impedisce l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione necessario per tali accertamenti.
  • Le cause di inammissibilità sono perentorie e possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento; pertanto una tardiva formulazione di questioni rilevanti può comportare la chiusura del rimedio impugnatorio.
  • Strategia difensiva pratica: allegare e produrre sin dall'atto di appello tutte le sentenze e gli atti utili a dimostrare la continuazione o qualsiasi altra causa che incida sulla configurazione del reato; se si intende sollevare la continuazione in via eccezionale dopo l'appello, documentare che la sentenza collegata è divenuta definitiva successivamente alla presentazione dei motivi di appello.

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