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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28038/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti contro ordinanze interlocutorie non abnormi e quindi non immediatamente impugnabili. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel corso dell'udienza preliminare erano state respinte le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio. I due interessati hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare, contestando in sostanza la legittimità di tale decisione interlocutoria. La Corte ha però rilevato che i provvedimenti impugnati non presentavano alcuna abnormità, né strutturale né funzionale, e che si trattava di valutazioni interlocutorie suscettibili di verifica solo con la sentenza conclusiva sul merito della responsabilità; per questo il ricorso è stato ritenuto proposto contro provvedimenti non impugnabili.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le ordinanze emesse nel corso dell'udienza preliminare che rigettano eccezioni di inutilizzabilità della prova, quando abbiano natura meramente interlocutoria, non sono immediatamente impugnabili per cassazione se non presentano abnormità strutturale o funzionale.
  • L'abnormità del provvedimento è il presupposto per ammettere l'impugnazione immediata di atti altrimenti non impugnabili; in difetto, il controllo sulla legittimità della valutazione potrà essere richiesto solo unitamente alla decisione conclusiva sul merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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