Cassazione Penale, Ordinanza n. 00197/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata della Corte d'appello resta quindi ferma; dal testo non è ricavabile la qualificazione giuridica del reato oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo con i primi due motivi la violazione di legge e il vizio motivazionale per asserito travisamento della prova e per l'illogica valutazione degli indizi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che non fosse stato specificamente individuato alcun travisamento di emergenze processuali. Ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione del diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di questione attinente al trattamento sanzionatorio, comunque sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una lettura alternativa delle prove, poiché il controllo della Cassazione non si estende alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se indica in modo specifico un errore percettivo o rappresentativo relativo a emergenze processuali decisive, non essendo sufficiente una generica contestazione della valutazione probatoria compiuta nei precedenti gradi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, non può essere utilmente riproposto in cassazione come mera richiesta di una diversa modulazione del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →