Cassazione Penale, Sentenza n. 39503/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 189, comma 6, c.d.s. (cosiddetto "fuga"), per inosservanza ed erronea applicazione della norma nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che si era fermato immediatamente dopo l'incidente, aveva parlato con l'altro conducente, aveva lasciato il motociclo sul posto e si era allontanato a piedi per avvertire il datore di lavoro tornando poi dopo circa un'ora e mezza; sostiene quindi che mancava il requisito dell'immediato allontanamento tipico del reato di fuga e che il comportamento non aveva inciso sulla possibilità di identificazione del conducente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. I giudici hanno ritenuto che, alla stregua delle risultanze, l'immediato comportamento di Murgo (fermarsi, intrattenersi con l'altro conducente, lasciare il mezzo sul posto) esclude l'integrazione del reato di fuga, atteso che il reato è un omissivo di pericolo che si perfeziona nell'istante in cui il conducente non ottempera all'obbligo di fermarsi. Il successivo allontanamento e la mancata immediata comunicazione delle generalità costituiscono un post factum o, quanto alla mancata fornitura dei dati, un illecito amministrativo previsto dagli altri commi dell'art. 189, non idoneo di per sé a integrare il reato penale contestato
Norme richiamate
art. 189, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
commi 4, 6, 7 e 9 citati nel provvedimento
Il comma 6 configura il reato di "fuga" come reato omissivo di pericolo che si perfeziona nell'immediato mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi. I commi 4 e 9 sanzionano amministrativamente la mancata comunicazione delle generalità; tale omissione, di per sé, non integra il reato penale di cui al comma 6
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro)
Conferma il principio che il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo e si perfeziona nel momento in cui il conducente non si ferma; quindi la valutazione della rilevanza penale deve riferirsi al comportamento immediato dell'investitore
Massime di principio
- Il reato di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.) è un reato omissivo di pericolo: si verifica se il conducente non si ferma immediatamente dopo l'incidente; va valutato il comportamento nell'immediatezza del fatto
- Il fermarsi subito dopo l'urto e l'interloquire con l'altro conducente per un tempo apprezzabile può escludere la fattispecie penale della fuga, anche se il soggetto si allontana successivamente
- La mancata immediata comunicazione delle generalità o l'allontanamento successivo non costituiscono automaticamente il reato di fuga: la mancata comunicazione è, di norma, illecito amministrativo ai sensi di altri commi dell'art. 189
- Nella valutazione occorre distinguere chiaramente l'atteggiamento immediato (rilevante per il reato penale) dagli atti successivi che possono essere rilevanti sotto profili amministrativi o come circostanze diverse
- Per configurare il reato è importante provare che l'allontanamento sia stato immediato o quasi immediato e abbia impedito l'adempimento degli obblighi immediati (salvaguardia della sicurezza, rilevamento delle tracce, accertamento dell'eventuale presenza di feriti)
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