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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8908/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 473 c.p. (uso indebito di marchi): tre motivi. 1) Vizio di qualificazione della condotta: si sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il reato di "uso" dei marchi mentre l'imputato aveva solo la detenzione delle etichette. 2) Vizio di motivazione e travisamento probatorio: si deduce che il diniego della sospensione condizionale della pena sarebbe stato fondato su un certificato del casellario giudiziale relativo a persona diversa dall'imputato. 3) Violazione degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981 (testo anteriore al d.lgs. n. 150/2022) e travisamento probatorio: si contesta il rigetto delle pene sostitutive, anche per un presunto fraintendimento sul carattere della pena sostitutiva e per l'uso di un casellario altrui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha correttamente applicato l'art. 473 c.p., avendo motivato la configurabilità del reato alla luce del rinvenimento di oltre 19.000 etichette e degli strumenti per la loro applicazione, che comprovano la destinazione all'uso reale delle etichette contraffatte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché inedito in cassazione e comunque attinente a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego delle pene sostitutive in ragione della negativa personalità e dei precedenti penali e della ampiezza dell'attività illecita, conformemente ai criteri discrezionali degli artt. 53 ss. legge n. 689/1981. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Il reato punisce l'indebita utilizzazione dei marchi anche prima dell'immissione in commercio del bene; la semplice detenzione di materiali (etichette) idonei a siglare merce contraffatta, se accompagnata da elementi che ne dimostrano la destinazione all'uso (es. strumenti per l'applicazione), è sufficiente per configurare il delitto.

  • artt. 53 e ss., legge n. 689 del 1981

    Fondano il potere discrezionale del giudice nella scelta delle misure alternative e nella valutazione della personae; il rigetto di pene sostitutive è legittimo se motivato sulla base di precedenti e della negativa personalità, nonché sulla valutazione che tali misure siano inidonee a prevenire la reiterazione criminosa.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato quale riferimento normativo relativo alle modifiche intervenute sulla materia delle pene sostitutive (menzione del testo anteriore alle modifiche); la Corte ha giudicato il caso alla luce dei criteri previgenti richiamati dal ricorrente ma ritenuti applicati correttamente dal giudice di merito.

  • Principio giurisprudenziale sul limite della cognizione di legittimità

    La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare i fatti o a svolgere una nuova valutazione probatoria; le censure che implicano valutazioni di fatto inedite in cassazione sono inammissibili. Questo principio è stato applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo.

Massime di principio

  • La detenzione di materiale per la contraffazione (etichette, marchi) associata a strumenti per il loro impiego e all'entità quantitativa può integrare il reato di "uso indebito" del marchio previsto dall'art. 473 c.p., poiché l'offesa tutela il collegamento marchio-prodotto anche prima dell'effettiva immissione in commercio.
  • Il giudice può legittimamente negare la sospensione condizionale della pena o l'applicazione di pene sostitutive quando la personalità del condannato, i precedenti e l'ampiezza dell'attività illecita rendono tali misure insufficienti a prevenire la reiterazione del reato; in tal caso è necessaria una motivazione specifica e coerente.
  • In cassazione non si possono proporre per la prima volta censure di fatto né chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio: le doglianze nuove di fatto sono inammissibili. Le questioni di diritto o i vizi di motivazione formale restano ammissibili.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di una condotta (es. detenzione vs uso), è indispensabile dimostrare un errore di diritto o di interpretazione normativa della motivazione, non limitarsi a divergere sulla valutazione dei fatti.
  • Le modifiche normative (es. d.lgs. n.150/2022) possono incidere sui criteri di applicazione delle pene sostitutive; tuttavia, in assenza di violazioni procedurali o di errore di diritto, l'esercizio discrezionale del giudice di merito è difficile da riformare in cassazione.

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