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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04685/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello di Roma, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per un'aggressione ai danni della persona offesa, contestando: 1) l'affermazione di colpevolezza fondata sulle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di riconoscimento fotografico, ritenute dal ricorrente non sufficientemente affidabili; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva doglianze già esaminate in appello ed era comunque infondato, perché le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, se il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità e attendibilità del dichiarante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione sulla attenuante era già stata affrontata dal giudice di merito, mentre la particolare tenuità del fatto non risultava dedotta specificamente in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla disciplina probatoria speciale prevista per le dichiarazioni accusatorie dei coimputati o imputati connessi; possono essere poste da sole a fondamento della condanna se il giudice ne verifica credibilità e attendibilità con motivazione adeguata.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    La doglianza è stata ritenuta non ammissibile in sede di legittimità nel caso concreto, anche perché la questione era già stata esaminata dal giudice di merito in relazione alla modestia delle lesioni riportate dalla persona offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non risulta specificamente proposta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Le questioni non devolute con specifico motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso che le deduca senza previa devoluzione è inammissibile.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale quando il giudice dia conto in modo adeguato della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, eventualmente anche alla luce di elementi di riscontro esterni.
  • Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano automaticamente alla persona offesa, sicché il suo racconto non necessita necessariamente di ulteriori riscontri specifici per essere valorizzato come prova decisiva.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che ripropongano pedissequamente motivi già esaminati dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici vizi della motivazione o di erronee applicazioni di legge.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata ritualmente devoluta al giudice d'appello.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio o a benefici/cause di non punibilità devono essere tempestivamente prospettate nei motivi di appello, altrimenti sono precluse in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàLesioni
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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