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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13031/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo proposto contro la condanna per omessa dichiarazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una condanna per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente censurava la sentenza di appello sostenendo, in sintesi, che non fossero stati adeguatamente considerati i costi di produzione che avrebbero inciso sulla base imponibile, che fosse necessario un più puntuale approfondimento/illustrazione dei dati documentali da parte del testimone che li aveva raccolti, e che la documentazione difensiva prodotta avesse rilievo decisivo. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato sia il dato formale dell'omessa dichiarazione da parte del rappresentante legale sia elementi documentali oggettivi ricostruttivi di ricavi e imposte dovute. Quanto ai costi deducibili, la tesi difensiva è ritenuta non fondata perché riferita a dati incerti, mentre in presenza di un accertamento fondato su elementi documentali obiettivi la deducibilità richiede certezza. Le ulteriori doglianze sono qualificate come generiche e meramente rivalutative.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    La fattispecie di omessa dichiarazione è ritenuta integrata sulla base del dato formale dell'omissione e di elementi documentali oggettivi ricostruttivi dei ricavi e delle imposte dovute; i costi deducibili possono essere valorizzati solo se fondati su dati certi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso vengono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o rivalutative del merito.
  • In materia di omessa dichiarazione, la prova dell'imponibile può essere desunta da elementi documentali oggettivi; la deduzione di costi può incidere solo se i costi siano dimostrati con certezza, non quando siano meramente ipotizzati o incerti.
  • Le doglianze che contestino la valutazione delle prove senza indicare in modo preciso quali dati documentali sarebbero stati travisati o omessi sono destinate a essere qualificate come generiche e, quindi, inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, quando ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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