Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha cassato la sentenza di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi dei contribuenti contro gli atti sanzionatori. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a una contribuente, in proprio quale cointestataria di un portafoglio estero, e a lei insieme al figlio quale eredi del de cuius, atti di contestazione e poi atti di irrogazione sanzioni per omessa presentazione del quadro RW relativo all'anno d'imposta 2015. I contribuenti avevano dedotto che si trattasse di una mera svista del commercialista: tutte le imposte connesse alle attività finanziarie estere erano state versate, erano stati predisposti i modelli di pagamento e la dichiarazione integrativa era stata poi presentata con ravvedimento operoso e pagamento in misura ridotta. La C.G.T. di secondo grado aveva accolto l'appello ritenendo la violazione meramente formale, priva di danno erariale e inidonea a ostacolare l'accertamento. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.L. 167/1990 e dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RW non è violazione formale, perché incide sul monitoraggio fiscale delle attività estere, e che il ravvedimento non si era perfezionato poiché, con la dichiarazione integrativa tardiva, non erano state versate le sanzioni dovute, seppure ridotte.
Norme richiamate
art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167
norma richiamata dall'Ufficio nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo dichiarativo e al monitoraggio fiscale delle attività estere.
art. 5 D.L. 28 giugno 1990, n. 167
prevede le sanzioni per l'omessa o tardiva compilazione del quadro RW; la Corte ribadisce che la violazione di tale obbligo ha titolo autonomo e non è meramente formale.
art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
disciplina il ravvedimento operoso e la riduzione delle sanzioni; nella fattispecie il ravvedimento non si è perfezionato perché non risultava il versamento delle sanzioni ridotte dovute.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'omessa o tardiva compilazione del quadro RW non integra una violazione meramente formale, perché l'obbligo dichiarativo assolve alla funzione di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero e tutela l'interesse dell'Amministrazione al controllo periodico.
- La sanzionabilità della violazione del quadro RW prescinde dall'accertamento di un'evasione d'imposta connessa alle attività estere non dichiarate: è sufficiente l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione in sé.
- Ai fini del ravvedimento operoso, la mera presentazione di una dichiarazione integrativa non basta se non è accompagnata dal pagamento delle sanzioni dovute, ancorché in misura ridotta; in mancanza, il ravvedimento non si perfeziona.
- La buona fede del contribuente, l'assenza di intento occultativo o il fatto che siano state corrisposte le imposte sui redditi esteri non escludono la responsabilità per la violazione dell'obbligo di monitoraggio.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso.
- rami
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