Cassazione Penale, Sentenza n. 46950/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per difetto di interesse, in ragione della sopravvenuta applicazione, per lo stesso fatto, di una nuova misura cautelare (arresti domiciliari), che ha reso privo di utilità l'impugnazione avverso l'annullamento della precedente ordinanza cautelare.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in appello, aveva accolto l'impugnazione di Flaminio revocando la custodia cautelare in carcere disposta in precedenza. Il Tribunale aveva ritenuto nulla l'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione e aveva esteso l'effetto favorevole ai coindagati. Il Procuratore ha contestato l'applicazione dell'art. 587 c.p.p. relativa all'efficacia estensiva dell'impugnazione. Il difensore di Flaminio ha fatto osservare che il Procuratore aveva contestualmente richiesto una nuova misura cautelare, poi disposta (arresti domiciliari il 21/7/2022), rendendo sopravvenuto l'assetto della situazione.
Norme richiamate
La Procura ha sostenuto che l'art. 587 è stato applicato erroneamente in ordine all'efficacia estensiva dell'impugnazione; dalla decisione emerge che la questione centrale è stata però il difetto di interesse sopravvenuto a seguito della nuova misura cautelare.
principio di "attualità dell'interesse" (giurisprudenziale)
La Corte ha applicato il principio secondo cui un ricorso diventa inammissibile se sopravviene una situazione (qui: nuova misura cautelare) che elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'accoglimento del gravame.
Massime di principio
- Se, dopo l'annullamento o la revoca di una misura cautelare, per lo stesso fatto viene disposta una nuova misura, il ricorso avverso l'annullamento può divenire privo di interesse e risultare inammissibile.
- L'estensione dell'effetto favorevole di un'accoglienza di impugnazione a coindagati è possibile quando l'ordinanza genetica è affetta da nullità o vizi che ne impediscono una autonoma valutazione; tale estensione può però essere contestata dalla Procura richiamando le norme sull'efficacia estensiva delle impugnazioni.
- La Procura, pur perdendo l'istanza cautelare originaria, può chiedere una nuova misura: questa possibilità può rendere impossibile ottenere un ristoro tramite l'impugnazione precedente, per sopraggiunta mancanza di interesse.
- In situazioni analoghe è fondamentale valutare tempestivamente l'attualità dell'interesse a proporre ricorso: se è prevedibile o intervenuta la riproposizione di misure cautelari, conviene impugnare o contestare le nuove misure piuttosto che insistire su atti ormai privi di efficacia concreta.
- Dal punto di vista difensivo, quando si ottengono annullamenti favorevoli riconoscendo una nullità dell'atto genetico, occorre monitorare l'attività della Procura per evitare che una nuova misura sopravvenuta renda privo di utilità l'esito favorevole ottenuto.
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