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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37136/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pitotti era stato condannato per il reato di truffa. Il difensore impugnava la sentenza di secondo grado sostenendo che le conclusioni scritte, inviate tramite PEC ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23-bis/24 DL 137/2020), erano state depositate nei termini all'indirizzo corretto e contenevano la richiesta di disapplicazione della recidiva e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, istanza che poteva essere formulata solo in quelle conclusioni perché la prescrizione si sarebbe perfezionata tra il deposito dell\'atto di appello e la sentenza della Corte territoriale. Inoltre si contestava l\'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e la totale mancanza di motivazione in ordine alla recidiva in entrambe le decisioni di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che le conclusioni erano state inviate all\'indirizzo PEC idoneo (secondo quanto previsto dalla normativa emergenziale) e che le stesse avevano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni della difesa; l\'omessa valutazione di tali conclusioni integra una nullità generale ai sensi dell\'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d\'Appello di Firenze.

Norme richiamate

  • Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176), art. 24, comma 4

    "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici"

    Stabilisce la possibilità di deposito con valore legale tramite PEC per atti diversi da quelli espressamente esclusi, e individua l\'indirizzo PEC pubblicato come luogo valido di ricezione: se l\'atto è inviato all\'indirizzo indicato, il deposito è valido.

  • Art. 23-bis del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma di riferimento sulla trasmissione telematica delle conclusioni difensive nel periodo emergenziale: le conclusioni inviate secondo tale disciplina, se contenenti un autonomo contenuto argomentativo, devono essere valutate dal giudice e la loro omissione può ledere il diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Prevede la nullità per violazione di norme che assicurano il diritto di intervento della parte; la Corte ha ritenuto che l\'omissione di valutare conclusioni scritte rilevanti costituisce nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022 (Manca, Rv. 284004)

    Sancisce che l\'omessa valutazione delle conclusioni difensive inviate via PEC integra nullità generale se le conclusioni hanno un contenuto argomentativo autonomo; se invece sono solo apparenti o meramente formali l\'irregolarità può non essere invalidante.

Massime di principio

  • Le conclusioni difensive inviate tramite PEC ai sensi della normativa emergenziale (DL 137/2020 e conversione) sono valide se inviate all\'indirizzo PEC indicato ufficialmente per l\'ufficio giudiziario e devono essere valutate dal giudice.
  • Se le conclusioni PEC contengono un "autonomo contenuto argomentativo" (ossia non sono meramente apparenti), l\'omessa valutazione da parte del giudice integra una nullità generale ex art. 178 c.p.p. che può determinare l\'annullamento della decisione e il rinvio.
  • Richieste sostanziali quali la disapplicazione della recidiva o la declaratoria di estinzione per prescrizione possono essere formulate anche in sede di conclusioni scritte quando i presupposti fattuali e temporali si verificano solo dopo i precedenti atti processuali; il giudice deve esprimersi specificamente su tali censure.
  • L\'applicazione della recidiva richiede una motivazione chiara e specifica nella sentenza; l\'assenza di motivazione su circostanze aggravanti come la recidiva è corrigibile con rimedio annullatorio se incide sui presupposti della condanna.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare l\'invio e la ricezione della PEC (ricevute di accettazione/avvenuta consegna), verificare l\'indirizzo PEC ufficiale dell\'ufficio giudiziario e inserire nelle conclusioni ogni istanza che dipenda da eventi sopravvenuti tra gli atti processuali.

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